Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali
Testo vigente
Titolo I. Capitolo i
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per il tesoro possono essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:
a) alla sistemazione per la, coltivabilita' dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti murali, alla riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate:
c) alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte.
2. Possono altresi' essere concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti, anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie.
3. Ai fini della determinazione del capitale di conduzione da ricostituire e' computato anche il compenso del lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice, secondo indici per ettaro-coltura che saranno determinati dal capo dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
4. I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti stabiliti dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938. Per la classificazione delle aziende si applicano i criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.
5. Agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipanti, anche se il fondo faccia parte di una grande o media azienda, i contributi di cui al presente articolo, relativamente alla quota di loro spettanza, possono essere concessi nella misura dell'80 per cento.
6. Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non eccede le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perche sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, puo' essere corrisposta una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento. La liquidazione e' subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.34a
Art. 2
1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda.
2. Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti, che ne facciano documentata richiesta, saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.
3. Ai conduttori non proprietari, ai mezzadri e coloni che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario o riconosciute dalla legge, spettera' il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto.
4. Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione di cui all'art. 1, riguardanti piu' fondi, vengano eseguite da consorzi di proprietari, comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo sara' concesso al consorzio e sara' determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza e alla quota di spesa ammessa a ciascuna riferibile.
Art. 3
1. Nella determinazione delle spese per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati ed agli altri lavori occorrenti per il ripristino della efficienza, dell'azienda sara' computato il lavoro prestato dai componenti della famiglia coltivatrice.
2. Gli affittuari, i mezzadri, i coloni, i compartecipanti, i concessionari, i salariati fissi od occasionali sono preferiti nell'impiego per la esecuzione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.
Art. 4
1. Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e in integrazioni, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, sono competenti a concedere il contributo quando la spesa preventivata non superi i 30 milioni di lire.
2. Le domande per la concessione dei contributi e degli altri benefici di cui al precedente art. 1 devono essere presentate in carta libera all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'Ispettorato ripartimentale delle foreste entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che delimita le zone danneggiate.
3. Il pagamento dei contributi liquidati e' disposto con ordinativi tratti sui fondi anticipati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante apertura di credito dell'importo massimo di 300 milioni a favore del capo dell'Ispettorato anche in deroga all'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
4. Alla concessione e al pagamento dei contributi, quando la spesa preventivata per le opere e per gli acquisti superi i 30 milioni, provvede il Ministero.
5. A richiesta degli interessati, possono essere concesse anticipazioni fino al trenta per cento dell'ammontare del contributo.
6. La rimanente parte e' erogata in ragione dell'avanzamento dei lavori o degli acquisti effettuati.
Art. 5
1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario ed agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subito perdite tali da compromettere il loro bilancio economico, con preferenza ai coltivatori diretti.
2. I prestiti sono concessi limitatamente alle necessita' della
conduzione aziendale del l'anno in corso e di quello successivo all'annata agraria in cui si e' verificato lo evento.
3. Le stesse provvidenze possono essere concesse per la estinzione delle passivita' delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si e' verificato l'evento.
4. I benefici di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal secondo comma dell'art. 1.
Art. 6
1. I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante: il tasso e' ridotto all'1,50 per cento per i prestiti concessi ai coltivatori diretti, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.
2. I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti autorizzati, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste silla gravita' dei danni riportati dell'azienda sull'ammontare del credito occorrente.
Art. 7
1. Per la concessione, l'utilizzazione e il rimborso allo Stato delle anticipazioni di cui all'art. 5 saranno apportate, mediante atti aggiuntivi, le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate in applicazione dell'art. 18 della legge 25 luglio 1957, n. 595.
2. I rischi di ciascuna operazione di prestito sono posti integralmente a carico degli Istituti e degli Enti mutuanti.
3. Ciascuna annualita' di rimborso dei prestiti con i relativi interessi, sara' garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Art. 8
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' assumere a suo totale carico le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dagli eventi di cui all'art. 1 ovvero per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati. Possono anche essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.
2. Le stesse disposizioni si applicano per il ripristino delle strade interpoderali, degli acquedotti, degli elettrodotti e delle reti idrauliche ed impianti irrigui a servizio di piu' predii anche se non ricadenti in comprensori di bonifica.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1966, N. 1142.
Titolo II
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1968, N. 917, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 OTTOBRE 1968, N. 1088
Art. 10
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle province ed ai comuni che concedono, in applicazione delle norme della presente legge, lo sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, mutui, per i relativi importi, ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta. Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddetti saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza anche in precedente data per l'ottenimento di prestiti.
2. Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui anzidetti e' assunto dallo Stato.
Art. 11
1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 e' accordata, in pendenza delle verifiche, la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposta e addizionali comunali e provinciali sui terreni.
2. Nelle stesse zone il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale dispone la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.
3. Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale dispone altresi' la sospensione per la durata di un anno del pagamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti a norma delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni.
4. I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione.