Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonche' autostelli, ostelli per la gioventu', case per ferie, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari puo' essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla meta' della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare.1
2. La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non puo' essere riconosciuta in misura superiore alla meta' dell'effettivo costo della costruzione.
3. A favore di coloro che intendano provvedere all'arredamento ed ammodernamento degli esercizi di cui al primo comma, puo' essere concesso un eguale contributo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre lino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di arredamento, e fino alla meta' della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento.
4. La durata dei contributi e' stabilita in anni venticinque per le spese relative alla esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, all'acquisto del suolo e dell'immobile da adattare; ed in anni dieci per le spese riguardanti l'ammodernamento e l'acquisto dell'arredamento.1
Art. 2
1. Il contributo di cui all'articolo precedente puo' essere concesso anche per le opere che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, numero 691, e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia gia' beneficiato ne' intenda piu' beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno.1
Art. 3
1. Avvenuta la stipulazione del mutuo e dopo l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il contributo e' corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonche' tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario; restando a disposizione del beneficiario le rimanenti semestralita' di contributo.1
Art. 4
1. Il contributo e' concesso con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, previo parere di una Commissione, nominata con suo decreto, composta da:
1) il direttore generale del turismo del Ministero del turismo e dello spettacolo;
2) un rappresentante dei Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
4) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
5) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;
6) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;
7) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani;
8) un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;
9) un rappresentante delle Aziende di cura, soggiorno e turismo;
10) un rappresentante della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo (F.A.I.A.T).
2. La Commissione e' presieduta dal Ministero per il turismo e per lo spettacolo ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato.
3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore, a quella di consigliere di 1ยช classe.
4. Potranno essere richiesti pareri alle associazioni ed enti interessati allo sviluppo turistico nazionale.
5. Per i contributi destinati a Regioni a statuto speciale deve altresi' essere sentita, la Regione interessata.
6. Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.
Art. 5
1. Sulle direttive di carattere generale e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti nella presente legge, dovra' essere intesa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati. La Commissione anzidetta nominera' nel suo seno un presidente ed un segretario.
Art. 6
1. Le domande per la concessione del contributo debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo il cui Consiglio di amministrazione esprime il proprio parere sulla opportunita' dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona, sentita la Giunta comunale.
2. Esse devono essere corredate del progetto tecnico di massima, del preventivo di spesa, del piano finanziario e della indicazione dell'Istituto finanziatore prescelto per l'operazione.
Art. 7
1. A favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e principalmente agli enti locali ed agli enti turistici pubblici puo' essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei muti da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla meta' della spesa riconosciuta per la realizzazione delle opere e degli impianti.1
2. Le domande per l'esecuzione dei lavori indicati nel primo comma del
presente articolo, corredate del preventivo di spesa e del progetto tecnico di massima, devono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente, il cui Consiglio di amministrazione esprime il parere sulla opportunita' dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona, sentita la Giunta comunale.
3. Tale contributo e' concesso previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 4, con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sulla base della spesa riconosciuta dalla Commissione stessa.
4. Il contributo e' corrisposto in rate semestrali, direttamente all'Istituto finanziatore prescelto dai richiedenti, dopo la stipulazione del mutuo e l'accertamento della spesa riconosciuta mediante controllo delle opere e degli impianti da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
5. La durata dei mutui per le opere di cui al primo comma non puo' superare i dieci anni.
Art. 8
1. Agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti agli articoli 1 e 7, i contributi sono corrisposti direttamente.1
2. E' consentito lo sconto presso istituti finanziari dei contributi rateali corrisposti direttamente.
Art. 9
1. I contributi di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli Istituti di credito che praticano un tasso d'interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Art. 10
1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:
1) per l'esercizio 1961-62. . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 per l'esercizio 1962-63. . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 per l'esercizio 1963-64. . . . . . . . . . . . . . L. 150.000.000 per l'esercizio 1964-65. . . . . . . . . . . . . . L. 130.000.000 per l'esercizio 1965-66. . . . . . . . . . . . . . L. 120.000.000
Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sara' provveduto, all'inizio di ogni esercizio, al riparto dei limiti di impegno summenzionati per assicurare l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge.
2. Gli stanziamenti massimi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo in dipendenza dei limiti di impegno previsti dal precedente comma sono stabiliti negli importi annuali appresso indicati:
1) per l'esercizio 1961-62. . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 per l'esercizio 1962-63. . . . . . . . . . . . . . L. 400.000.000 per l'esercizio 1963-64. . . . . . . . . . . . . . L. 550.000.000 per l'esercizio 1964-65. . . . . . . . . . . . . . L. 680.000.000 dall'esercizio 1965-66
sino all'esercizio 1985-86 . . . . . . . . . . . . L. 800.000.000 per l'esercizio 1986-87. . . . . . . . . . . . . . L. 600.000.000 per l'esercizio 1987-88. . . . . . . . . . . . . . L. 400.000.000 per l'esercizio 1988-89. . . . . . . . . . . . . . L. 250.000.000 per l'esercizio 1989-90. . . . . . . . . . . . . . L. 120.000.000
L'ammontare dei contributi per le opere e gli impianti di cui al precedente art. 7 non puo' superare il 30 per cento delle autorizzazioni previste nel primo comma del presente articolo. Le somme che non siano utilizzate in ciascun esercizio o che si rendano disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi ai cinque esercizi previsti dal primo comma.1
Art. 11
1. A carico del fondo di rotazione di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 691, possono essere assegnati mutui fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le disposizioni concernenti il funzionamento del fondo di rotazione e le disponibilita', a tale data, sul conto corrente fruttifero aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato "fondo di rotazione legge 4 agosto 1955, n. 691 - provvidenze a favore dell'industria alberghiera", sono versate in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale medesima.
3. A valere sulle disponibilita' di quest'ultimo conto, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo disporra' la emissione degli ordinativi per le anticipazioni agli Istituti di credito indicati nell'articolo 3, dei fondi occorrenti alla somministrazione dei mutui assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le somme comunque di spettanza del cessato fondo di rotazione affluiranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.