Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di eta' al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'articolo 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, e' sostituito dal seguente:
"A partire dall'esercizio in corso l'onere per l'indennita' di contingenza previsto dall'articolo 42, ultimo comma, della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potra' essere elevato al 50 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42.
L'indennita' di contingenza, di cui al capoverso precedente, a partire dall'esercizio in corso, sara' riversibile agli eredi, a norma delle leggi vigenti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - BERTINELLI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO