Norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel bilancio del Ministero dell'interno e' stanziato un contributo annuo di lire 200 milioni da destinarsi all'assistenza degli orfani dei caduti per servizio, in applicazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474.
Art. 2
1. Il Ministero dell'interno determina le modalita' per l'attuazione dell'assistenza di cui all'articolo 1 e, ove occorra, stipula apposita convenzione, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, di detta attivita'.
2. In tal caso fara' parte del Consiglio di amministrazione dell'ente prescelto, per quanto attiene ai servizi di cui sopra, un membro nominato dal Ministro per l'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio.
3. Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei casi in cui del consiglio di amministrazione dell'ente prescelto facciano gia' parte uno o piu' rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio.
Art. 3
1. All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO