Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli assegni di superinvalidita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 648.000 annue per la lettera A; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera A-bis; da lire 331.400 a lire 451.400 per la lettera B.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95.
3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento.2
Art. 2
1. A favore di coloro che al 1 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di 1a categoria e' concessa un'indennita' speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.
2. L'indennita' speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante al 1 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidita' ascritte alle categorie dalla 2a all'8a.
3. L'indennita' di cui al precedente comma e' concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2a all'8a, qualora gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito, e, a partire dal 1 gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto, determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a L. 960.000 annue.
4. L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle direzioni provinciali del Tesoro competenti entro il mese di dicembre di ciascun anno.
5. Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.
6. La domanda di cui sopra e' utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.3
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95
Art. 5
1. I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.
2. La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione.1
Art. 6
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400.000.000 annui, sara' provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, concernenti pensioni ordinarie e relativi assegni accessori.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA