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Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e dei commercio e della sanita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del Commercio e della sanita', appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire 10.000.

2. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3. Carriera direttiva:
Consiglio di Stato (personale amministrativo);
Consiglio nazionale delle ricerche;
Servizio delle informazioni ed ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica;
Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali.

4. Carriera di concetto:
Consiglio di Stato;
Avvocatura generale dello Stato;
Servizio delle informazioni ed ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica;
Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali.

5. Carriera esecutiva:
Uffici di Presidenza;
Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);
Consiglio di Stato;
Avvocatura generale dello Stato;
Servizio delle informazioni ed ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica;
Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali.

6. Carriera del personale ausiliario
Uffici di Presidenza;
Ex Commissariato per i servizi del Ministero della reale casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della corona (ruolo ad esaurimento):
Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);
Consiglio di Stato;
Avvocatura generale dello Stato;
Servizio delle informazioni ed ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica;
Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali.

7. MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

8. RUOLI ORGANICI

9. Carriera direttiva:
Ruolo amministrativo centrale e periferico;
Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico;
Ruolo tecnico superiore per i servizi dell'economia montana e delle foreste;
Ruolo della carriera direttiva, per i servizi della economia montana e delle foreste (ad esaurimento);
Ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica;
Ruolo dei servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversita' meteoriche;
Ruolo dei servizi della pesca;
Ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi;
Ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi (ad esaurimento);
Ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti Unsea, gia' collocati nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64;
Ruolo della carriera direttiva per i servizi della alimentazione (ad esaurimento).

10. Carriera di concetto:
Ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura;
Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili;
Ruolo del personale della carriera di concetto per i servizi dell'economia montana e delle foreste;
Ruolo dei servizi speciali della pesca;
Ruolo delle assistenti rurali:
Ruolo centrale e periferico degli esperti per la repressione frodi (ad esaurimento) Ruolo della carriera di concetto per i servizi della alimentazione (ad esaurimento).

11. Carriera esecutiva:
Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo dell'Amministrazione;
Ruolo del personale della carriera esecutiva per i servizi dell'economia montana e delle foreste;
Ruolo dei servizi sussidiari della pesca;
Ruolo centrale e periferico dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico;
Ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici del servizio repressione frodi (ad esaurimento);
Ruolo della carriera esecutiva per i servizi della alimentazione (ad esaurimento).

12. Carriera ausiliaria:
Ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici;
Ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria:
Ruolo del personale della carriera ausiliaria degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Ruolo del personale della carriera ausiliaria per i servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversita' meteoriche;
Ruolo del personale ausiliario per i servizi della pesca;
Ruolo del personale ausiliario degli istituti di incremento ippico;
Ruolo della carriera ausiliaria per i servizi della alimentazione (ad esaurimento).

13. PERSONALE A CONTRATTO TIPO E A CONTRATTI MUNICIPALE
DELL'EX MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

14. Ruolo transitorio dei sorveglianti ex reali (decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604.
Ruolo speciale ad esaurimento del personale dell'ex governo militare alleato (legge 22 dicembre 1960, numero 1600).

15. MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

16. Carriera direttiva:
Amministrazione centrale - ruolo ordinario;
Amministrazione centrale (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione centrale - proprieta' intellettuale;
Stazioni sperimentali per l'industria - personale direttivo;
Stazioni sperimentali per l'industria - personale tecnico;
Uffici provinciali dell'industria e del commercio direttori e sostituti direttori;
Uffici provinciali, dell'industria e del commercio capi uffici statistici;
Ispettorato tecnico dell'industria;
Corpo delle miniere - ruolo dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi; ruolo tecnico; ruoli del servizio geologico (ordinario e aggiunto); ruolo del servizio chimico.

17. Carriera di concetto:
Amministrazione centrale - ruolo amministrativo;
Amministrazione centrale (quadro speciale);
Stazioni sperimentali per l'industria - personale di segreteria;
Stazioni sperimentali per l'industria personale tecnico;
Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;
Uffici provinciali dell'industria e del commercio;
Ispettorato tecnico dell'industria;
Corpo delle miniere - ruolo amministrativo:
Corpo delle miniere - ruoli tecnici (ordinari e aggiunti).

18. Carriera esecutiva:
Amministrazione centrale (personale d'ordine e quadro speciale);
Amministrazione centrale assistenti
Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi:
Ispettorato tecnico dell'industria.
Corpo delle miniere - ruoli della carriera esecutiva (ordinari e aggiunti).

19. Carriera del personale ausiliario:
Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici.
Amministrazione centrale - personale tecnico:
Corpo delle miniere - personale addetto agli uffici
Corpo delle miniere - agenti tecnici preparatori Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

20. MINISTERO DELLA SANITA'

21. Carriera direttiva
Direttori generali degli affari amministrativi e del personale, dei servizi della igiene pubblica ed ospedali farmaceutici, di medicina sociale, veterinari Servizi centrali e periferici - chimici:
Servizi centrali e periferici farmacisti
Servizi centrali e periferici - ingegneri di sanita'
Servizi centrali e periferici - amministrativi;
Istituto superiore di sanita'.

22. Carriera di concetto:
Servizi centrali e periferici - ragioneria
Servizi centrali e periferici - segretari tecnici:
Servizi centrali e periferici - assistenti sanitarie;
Istituto superiore di sanita'.

23. Carriera esecutiva:
Servizi centrali e periferici - Assistenti sanitarie visitatrici provinciali (ruolo ad esaurimento):
Servizi centrali e periferici - aiutanti tecnici;
Servizi centrali e periferici - personale di archivio;
Servizi centrali e periferici - dattilografi
Istituto superiore di sanita'.

24. Carriera del personale ausiliario:
Servii centrali e periferici - personale di anticamera;
Istituto superiore di sanita'.

Art. 2

1. L'assegno mensile previsto dalla presente legge spetta anche ai dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato comandati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutta la durata del comando e sempre che, per effetto di detto comando, venga a cessare nei loro confronti la corresponsione di analoghi assegni, diritti, premi o proventi da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 3

1. L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1934, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 216 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 dalla presente legge.

2. Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui ai precedente comma viene soppresso, la eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dello assegno di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

Art. 4

1. La corrisponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

2. Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo e' mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato e' corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 5

1. L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 6

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della, presente legge, di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categorie A e B.

2. Alla erogazione dell'assegno previsto dalla presente legge a favore del personale della Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali provvede direttamente l'Amministrazione stessa con imputazione sui propri fondi, fino a quando le retribuzioni di detto personale non saranno iscritte in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - COLOMBO - JERVOLINO - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO