Perequazione del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni, ed al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Con effetto dallo ottobre 1961, agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai permanenti che appartengono alle Amministrazioni delle finanze - esclusa l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - del tesoro, del bilancio e delle partecipazioni statali, nonche' al personale di ruolo e non di ruolo della Corte dei conti, non contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e' attribuito un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari alle seguenti aliquote dell'importo dello stipendio o della paga o della retribuzione annuo lordo iniziale corrispondente al rispettivo coefficiente, moltiplicato per 8,161:
a) 1/360 per il personale con coefficiente di stipendio superiore a 500;
b) 1/280 per il personale con coefficiente di stipendio da 202 a 271;
c) 1/300 per tutto il rimanente personale.
2. L'assegno di cui al precedente comma spetta altresi' ai militari della guardia di finanza destinati presso gli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, del bilancio, delle partecipazioni statali e della Corte dei conti e finche' sussista tale loro posizione di servizio.
3. L'assegno di cui al precedente primo comma spetta anche ai segretari comunali ed agli insegnanti elementari che prestano servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e dell'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, nonche' al personale comunque comandato presso le Amministrazioni finanziarie e cessa con il cessare di tale loro posizione di servizio.
Art. 2
1. L'assegno personale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile il primo comma dell'articolo 1 della presente legge.
2. Nei riguardi del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, che alla data del 30 settembre 1961 sia in godimento di detto assegno personale, l'assegno di cui alla presente legge compete limitatamente alla parte eccedente l'assegno personale stesso.
3. Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al primo comma viene soppresso, l'eventuale differenza tra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 30 settembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui a precedenti articoli va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.
Art. 3
1. La corresponsione dell'assegno mensile di cui allo articolo 1 della presente legge cessa col passaggio per concorso o per nomina in ruoli di altre Amministrazioni o a Servizi diversi da quelli per i quali e' applicabile l'assegno stesso.
Art. 4
1. Nei confronti del personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali e del personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari, che partecipa alla ripartizione dei tributi speciali e degli emolumenti per i servizi resi dal Ministero delle finanze contemplati rispettivamente dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e dalla tabella A allegata, al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, l'assegno mensile previsto dalla presente legge e' sottoposto a riduzione in misura non superiore al 50 per cento dell'imposte dell'assegno stesso, da determinare, per i diversi coefficienti di stipendio di ogni carriera, per ciascuna di dette categorie di personale e per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto dell'importo di detti tributi speciali ed emolumenti ripartiti nel primo semestre dell'esercizio precedente.
Art. 5
1. L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzioni di dette competenze, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.
Art. 6
1. La presente legge non e' applicabile nei confronti dei conservatori dei registri immobiliari.
Art. 7
1. L'assegno mensile di cui alla presente legge non e' cumulabile, salva l'opzione per il trattamento piu' favorevole, con il premio di esercizio previsto dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, il premio di maggior produzione ed il premio di operosita' previsti dalla legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, i diritti previsti dall'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, il premio di interessamento previsto dall'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, i diritti previsti dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59, il premio per l'incremento del rendimento industriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o analoghi diritti, proventi o compensi, vigenti presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, diverse da quelle indicate nel primo comma del precedente articolo 1 o presso Enti di diritto pubblico.
Art. 8
1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 viene fatto fronte con corrispondente aliquota delle entrate derivanti dal provvedimento che modifica l'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sui prodotti esportati e l'istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA - TRABUCCHI - BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA