Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "La Triennale di Milano" e "La Quadriennale di Roma"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I contributi dello Stato e degli Enti locali stabiliti dalla, legge 28 giugno 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", e Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano)" ed "Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma", per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, sono prorogati per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62.
2. Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" e' aumentato, per l'esercizio finanziario 1961-62, di lire 20 milioni.
Art. 2
1. E' concesso all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" un contributo straordinario, a carico dello stato di previsione della, spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, di lire 160.300.000, di cui lire 146.300.000 allo scopo di colmare il deficit delle manifestazioni artistiche svolte nel periodo dal 1 gennaio 1954 al 31 dicembre 1960, e lire 14.000.000 per l'organizzazione del Festival di musica, contemporanea che ha avuto luogo nella primavera 1961.
Art. 3
1. Alla copertura della, spesa di lire 137 milioni e 900.000 a carico dello Stato per la proroga dei contributi di cui all'articolo 1 per l'esercizio finanziario 1960-1961, e cioe': lire 72 milioni e 900.000 a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia"; lire 50 milioni a favore dell'Ente autonomo "La Triennale di Milano" e lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma", si provvedera' a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio suddetto.
2. Alla copertura, della spesa di lire 157 milioni e 900.000 a carico dello Stato per la proroga dei contributi di cui all'articolo 1 per l'esercizio finanziario 1961-62, e cioe': lire 92 milioni e 900.000 a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia"; lire 50 milioni a favore dell'Ente autonomo "La Triennale di Milano" e lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma", si provvedera' a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio suddetto.
3. Alla copertura della spesa di lire 160 milioni e 300.000, di cui all'articolo 2, si provvedera', per lire 126 milioni e 300.000 a carico dell'anzidetto fondo, e per lire 34 milioni con riduzione di pari importo del capitolo n. 150 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.
4. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data Roma, addi' 21 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO