Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'organico del ruolo della carriera diplomatico-consolare viene stabilito, limitatamente alle qualifiche di Ambasciatore, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di I classe ed inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di II classe, come dall'annessa, tabella I.
2. Il presente articolo avra' effetto a decorrere dal 1 luglio 1962.
Art. 2
1. L'organico del ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1951, n. 1496, viene stabilito come dall'annessa tabella II.
2. I posti di cui all'organico suddetto sono conferiti, nei modi di legge, ai consiglieri di 1ª classe dei ruoli aggiunti alle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri in proporzione alla consistenza effettiva dei ruoli stessi.
Art. 3
1. Nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri vengono istituite, limitatamente ai ruoli ordinari, le qualifiche di cui alle annesse tabelle III, IV, V e VI.
2. Ai funzionari che rivestono le suddette qualifiche si applicano le disposizioni previste per gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di II classe dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 4
1. I ruoli della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria (personale addetto agli uffici) del Ministero degli affari esteri sono stabiliti come dalle annesse tabelle da VII a XIV.
2. I ruoli del personale addetto a servizi speciali sono stabiliti come dall'annessa tabella XV.
Art. 5
1. L'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a "distinto" nel precedente triennio e a "buono" nei due anni anteriori a tale triennio.
Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.
Le promozioni alla qualifica di consigliere per l'emigrazione di 2ª classe, di consigliere commerciale di 2ª classe, di consigliere per l'Oriente di 2ª classe e di consigliere per la, stampa di 2ª classe sono effettuate mediante concorsi per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilita' di cui al primo comma, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella carriera, di cui almeno quattro anni all'estero e due presso l'Amministrazione centrale".
Art. 6
1. Sono istituite:
1) nel ruolo della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri, la qualifica di cancelliere capo, equiparata a quella di segretario capo di cui all'articolo 171 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nel ruolo della carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, le qualifiche di assistente commerciale capo e di assistente commerciale principale equiparate rispettivamente a quella di segretario capo e a quella di segretario principale di cui allo stesso articolo 171;
2) nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, la qualifica di esperto per i servizi tecnici col coefficiente di stipendio 325. E' applicabile al riguardo l'articolo 186, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 7
1. In sostituzione dei posti aggiunti al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali di cui alla tabella III dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e' istituito il ruolo aggiunto ad esaurimento della carriera degli assistenti commerciali in conformita' all'annessa tabella XI.
2. Gli impiegati che alla data dell'entrata in vigore della presente legge occupano i posti aggiunti di cui sopra vengono collocati, eventualmente anche in soprannumero in attesa di graduale assorbimento, nella qualifica di assistente commerciale del ruolo aggiunto istituito ai sensi del presente comma.
Art. 8
1. Il direttore dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di "Sopraintendente all'Archivio storico". A tale qualifica e' attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1953, n. 19, dopo dieci anni di anzianita' nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.
2. Sono istituite due qualifiche speciali di assistente del sopraintendente all'Archivio storico. A ciascuna di dette qualifiche e' attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni e' attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.
3. Il bibliotecario del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di "Direttore della Biblioteca". A tale qualifica e' attribuito il trattamento economico previsto per il cofficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianita' nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.
4. E' istituita la qualifica speciale di vice bibliotecario.
5. A detta qualifica e' attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1958, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il cofficiente 271.
6. Dopo altri tre anni e' attribuito il trattamento economico per il coefficiente 325.
7. Sia la nomina ad assistente del sopraintendente all'Archivio storico che a quella a vice bibliotecario sono conferite mediante distinti concorsi per titoli ad esami secondo le modalita' da stabilire con apposito regolamento.
8. Al capo del servizio crittografico del Ministero degli affari esteri viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianita' nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.
9. Il capo della tipografia riservata, qualifica di cui al regio decreto 6 giugno 1940, n. 644, assume la denominazione di "Direttore della tipografia riservata" e alla qualifica stessa e' attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 500 nelle carriere di concetto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo sei anni di anzianita' nel trattamento inerente al coefficiente 402.
Art. 9
1. E' istituita la qualifica speciale di assistente alla vigilanza con il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 nella carriera esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale qualifica e' conferita a due impiegati appartenenti alla carriera del personale ausiliario scelti mediante scrutinio per merito comparativo fra quelli aventi una anzianita' di almeno 20 anni di servizio di ruolo che a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni inerenti alla qualifica stessa.
Art. 10
1. Il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera commerciale per un numero di posti pari a quelli vacanti alla data del bando e comunque non superiore a sei.
2. Tale concorso sara' riservato agli impiegati sia del ruolo organico che dei ruoli aggiunti della carriera degli assistenti commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui al prime o al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341, e abbiano almeno sei anni di servizio nella carriera cui appartengono.
Art. 11
1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di commissario amministrativo di 2ª e 3ª classe nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale. Il concorso potra' essere bandito per un numero di posti complessivamente non superiore a dieci e si svolgera' in conformita', di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557.
2. Al concorso potranno partecipare, oltre agli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, nonche' quelli del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianita' complessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a:
1) cancelliere, per i posti di commissario amministrativo di 2ª classe;
2) cancelliere aggiunto di 1ª classe, per i posti di commissario amministrativo di 3ª classe.
3. Per gli impiegati della carriera dei cancellieri i titoli da valutare in relazione alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557, si riferiscono al servizio prestato in carriere di concetto.