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Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Testo vigente

Capo I. Norme generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Applicazione della legge

1. Le norme della presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali adibite alla navigazione marittima ed alle navi mercantili straniere che toccano porti italiani.

2. Per comprovare l'adempimento delle norme relative alla sicurezza della navigazione il comandante della nave straniera puo' esibire la documentazione rilasciata dal Governo di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, in conformita' degli accordi medesimi.

3. La documentazione di cui al comma precedente e' considerata sufficiente, salvo che l'autorita' marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, accerti che le condizioni di sicurezza della nave non corrispondono alle condizioni inserite nei documenti e che la nave non possa intraprendere la navigazione senza pericolo per i passeggeri e per l'equipaggio. In tali casi, l'autorita' marittima adotta le misure convenienti per impedire la partenza della nave, dandone immediata comunicazione scritta al console dello Stato al quale appartiene la nave.

Art. 2 Organi competenti

1. All'applicazione delle norme contemplate nei primi 4 capi della presente legge provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero della marina mercantile e all'estero, limitatamente alle norme contemplate nei primi due capi, le autorita' consolari.

2. Per lo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza ai compiti di autorita' marittima attribuiti all'autorita' consolare possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in qualita' di esperti, secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'attivita' di supporto e consulenza e' svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:

  1. a) per viaggio internazionale il viaggio che si effettua tra porti di Stati diversi. A tale effetto le colonie, i territori d'oltremare e le zone soggette ad amministrazione fiduciaria di organismi internazionali sono da considerarsi come Stati autonomi;

  2. b) per nave da passeggeri qualsiasi nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;

  3. c) per nave da carico qualsiasi nave che non sia da passeggeri;

  4. d) per nave cisterna qualsiasi nave da carico adibita al trasporto di liquidi alla rinfusa;

  5. e) per passeggero qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che non faccia parte dell'equipaggio. Non sono computate nel numero dei passeggeri le persone di eta' inferiore ad un anno, le persone imbarcate per disposizione dell'autorita' marittima o consolare nonche' le persone imbarcate per particolari esigenze della nave;

  6. f) per ente tecnico l'istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le attribuzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.

Art. 4 Documenti relativi alla sicurezza della navigazione

1. I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono:

  1. a) certificato di sicurezza: per le navi da passeggeri in viaggi internazionali;

  2. b) certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;

  3. c) certificato di sicurezza radioelettrica: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;

  4. d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120;

  5. e) certificato di esenzione: per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata la esenzione dalla applicazione di una o piu' norme della presente legge;

  6. f) certificato di idoneita': per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate adibite a viaggi internazionali, nonche' per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate adibite a viaggi nazionali.
    Nel certificato di idoneita' sono annotate anche le indicazioni relative agli impianti radioelettrici di bordo. L'esito degli accertamenti delle condizioni di sicurezza per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e per quelle adibite a servizi speciali quali la pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio e diporto, viene annotato, a cura dell'autorita' marittima che ha proceduto all'accertamento medesimo, sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, secondo che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori o galleggianti;

  7. g) certificato di bordo libero: rilasciato a norma del Capo II della presente legge.

Art. 5 Certificato di navigabilita'

1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilita', rilasciato a norma dei regolamenti di applicazione della presente legge.

2. Il certificato di navigabilita' e' valido per quattro anni e puo' alla sua scadenza, essere prorogato al massimo per un anno. Esso e' rilasciato dall'autorita' marittima in base agli accertamenti esperti dall'ente tecnico.

3. Nel caso previsto dall'articolo 148 del Codice della navigazione il certificato di navigabilita' e' rilasciato dall'autorita' consolare, in base agli accertamenti effettuati dalla medesima, o dagli organi o enti tecnici determinati, per i singoli Stati, dal Ministero della marina mercantile.

Art. 6 Rilascio e validita' dei certificati di sicurezza e d'idoneita'

1. I certificati di sicurezza e d'idoneita' sono rilasciati dall'autorita' marittima in base alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente legge.

2. Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di idoneita' provvedono le autorita' locali su richiesta del console, in conformita' degli accordi medesimi.

3. Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorita' consolare, allorche' deve accertare l'idoneita' alla navigazione per le navi nazionali risultanti sprovviste dei certificati di sicurezza o di idoneita' in regolare corso di validita', procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai regolamenti di applicazione della presente legge. Degli accertamenti effettuati, l'autorita' consolare redige un verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio, fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o nel primo porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. La validita' del verbale non potra' comunque superare i tre mesi.

4. La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere a)... ed e) dell'articolo 4 non puo' essere superiore ad un anno.

5. La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 e' fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni.

Art. 7 Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneita'

1. I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneita' sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presente legge.

Art. 8 Proroga dei certificati di sicurezza o d'idoneita'

1. La validita' dei certificati di sicurezza o di idoneita' puo' essere prorogata dall'autorita' marittima per un periodo non superiore ad un mese.

2. Se la validita' di uno dei certificati di sicurezza o d'idoneita' scade quando la nave si trovi in un porto estero, l'autorita' consolare puo' prorogarla per un periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere alla nave di completare il viaggio per l'Italia.

3. La nave alla quale sia, stata concessa la proroga, di cui al precedente comma, non puo' ripartire dal porto nazionale ove ha completato il viaggio senza aver ottenuto il rinnovo del certificato.

4. Se la nave all'atto della scadenza di un certificato di sicurezza o d'idoneita' si trova impegnata in traffici tra porti di Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorita' consolare puo' prorogare la validita' dei certificati scaduti per tutto il periodo durante il quale la nave restera' impegnata nei traffici predetti. Nel caso che tale periodo superi cinque mesi dalla scadenza dei certificati l'autorita' consolare provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 6.

5. I certificati scaduti devono essere comunque rinnovati non appena la nave approdi in un porto nazionale o in un porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione.

6. A tale fine l'autorita' consolare deve interessare l'autorita' locale competente al rinnovo dei certificati scaduti.

Art. 9 Decadenza dei certificati di sicurezza o d'idoneita'

1. Quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore o alle dotazioni della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati i certificati di sicurezza o d'idoneita', questi perdono la loro validita' e devono essere ritirati dall'autorita' marittima o consolare.

2. Il comandante ha l'obbligo di denunciare all'autorita' marittima e, all'estero, all'autorita' consolare, le avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave.

Art. 10 Trasferimento della nave per lavori

1. La capitaneria di porto, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare il trasferimento, dalla localita' del varo a quella di allestimento, della nave non munita dei prescritti certificati. Previa visita dell'ente tecnico, tenuto conto anche della durata del viaggio, la capitaneria di porto puo' altresi' autorizzare il trasferimento della nave, per la quale siano scaduti i certificati di sicurezza, dalla localita' in cui si trova a quella in cui deve essere disarmata o in cui devono essere eseguiti lavori di riparazione, di trasformazione o di demolizione.

2. Nel caso di trasferimento di navi costruite o acquistate all'estero l'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata dall'autorita' consolare.

Art. 11 Dichiarazione di "Tipo approvato"

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 347.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 347.

3. Gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di "tipo approvato", all'atto della loro sistemazione a bordo, sono sottoposti a verifica da parte dell'ente tecnico.

4. Gli oggetti ed i materiali di "tipo approvato" devono essere contrassegnati, sotto la responsabilita' del fabbricante o del fornitore, con la marca di fabbrica e con l'indicazione "tipo approvato".

5. Ove gli apparecchi, dispositivi o materiali portanti l'indicazione "tipo approvato" non corrispondano alle caratteristiche del prototipo, il responsabile, salvo il disposto dell'articolo 34, e' tenuto, in ogni caso, a sostituire gli apparecchi, i dispositivi o i materiali non corrispondenti al "tipo approvato".

6. I precedenti commi non si applicano agli apparecchi radioelettrici di bordo, per i quali provvede il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma di leggi e regolamenti speciali.

7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 393.

8. Il Ministero della marina mercantile puo' altresi' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego a bordo di apparecchi, dispositivi e materiali dichiarati di "tipo approvato" dall'autorita' di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali, allorche' sia stato necessario sostituire, in porti esteri, apparecchi, dispositivi o materiali andati distrutti o danneggiati per cause di forza maggiore sopravvenute nel corso della navigazione.

9. L'autorizzazione di cui ai due precedenti commi, qualora si riferisca ad apparecchiature radioelettriche, e' data dal Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.