Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, e' sostituito come appresso:
"Alle varie forme d'impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro vanno aggiunte le seguenti:
1) in acquisto di immobili, ivi compresi i fabbricati in corso di costruzione o anche su progetto;
2) in costruzione di fabbricati;
3) in obbligazioni garantite dallo Stato;
4) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', dell'Istituto per la ricostruzione industriale e dell'Ente nazionale idrocarburi;
5) in partecipazioni al capitale di Istituti ed Enti, in conformita' alle leggi che specificatamente le autorizzano;
6) in acquisto, mediante cessione, di annualita' dovute dallo Stato o dalle Regioni;
7) in mutui ad Enti di diritto pubblico soggetti al controllo dello Stato, ad Enti o Societa' nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza diretta od indiretta, purche' assistiti da adeguate garanzie, da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro;
8) in mutui assistiti da contributo statale a favore di cooperative edilizie, Societa' ed Enti costituiti allo scopo di costruire, senza finalita' di lucro, case economiche e popolari;
9) in sovvenzioni a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza, contro cessione del quinto della retribuzione.
Gli investimenti di cui ai numeri 1) e 2) dovranno restare contenuti entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascuna delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.
La vendita di immobili, che si rendesse eventualmente opportuna nell'esclusivo interesse delle Casse pensioni proprietarie, potra' essere effettuata soltanto contro pagamento in contanti ed in unica soluzione. Ogni immobile potra' essere venduto per intero o per parti".
Per gli investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza non e' richiesto l'assenso di cui agli articoli 68 e 74 libro II, parte I del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
Sono abrogati l'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e l'articolo 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.
Le sovvenzioni di cui al precedente numero 9) sono disciplinate dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.
Art. 2
1. Il direttore generale degli Istituti di previdenza delibera:
a) sul la rinuncia all'applicazione delle clausole penali previste negli atti degli Istituti nonche' sull'abbuono di indennita' di mora, qualora l'importo da abbandonare non superi le lire 300.000;
b) sull'instaurazione di liti attive, sulle transazioni dirette a
prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualora si tratti di singoli importi non superiori a lire 1.200.000;c) sull'annullamento di crediti inestinguibili, qualora i singoli importi non superino le lire 2.400.000.
2. Le operazioni come sopra deliberate sono comunicate dal direttore generale al Consiglio di amministrazione nella successiva adunanza.
Art. 3
1. L'acquisto di fabbricati in corso di costruzione e' consentito, sempreche' siano stati ultimati il rustico, la gabbia portante, i solai, le tamponature esterne e le coperture.
2. Il contratto di acquisto dei fabbricati in corso di costruzione, di cui al precedente comma, deve considerarsi stipulato per l'intero immobile, come se fosse completo e ritenuto in ogni sua parte ed accessori, e produce, pertanto, una volta perfezionato, gli effetti di cui all'articolo 1470 del Codice civile anche per le opere e le addizioni necessarie al completamento del fabbricato.
3. La Cassa pensioni acquirente e' facoltata a corrispondere, dopo il perfezionamento del contratto, il prezzo dell'area e dei manufatti gia' esistenti.
4. L'acquisto dei fabbricati, di cui al presente articolo, e' consentito solo nel caso di immobili il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore nel complesso, ad opere ultimate, a lire 600 milioni.
Art. 4
1. L'acquisto di fabbricati su progetto e' consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a lire 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia gia' proprietaria dell'area.
2. L'acquisto sara' regolato dalle norme del Codice civile sulla compravendita di cose future.
Art. 5
1. Le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono facoltate, per i contratti di acquisto, permuta e locazione degli immobili, a far ricorso in ogni caso alla trattativa privata, tenuto conto della particolare natura dei contratti stessi.
2. Parimenti gli atti e i contratti relativi alla gestione e manutenzione degli immobili possono essere stipulati senz'altro a trattativa privata, salvo che l'importo di essi superi le lire 4.500.000, nel qual caso la trattativa privata e' ammessa quando ricorrano le condizioni previste dalle norme vigenti.
3. La costruzione di nuovi fabbricati su aree di proprieta' delle Casse pensioni sara' aggiudicata a mezzo di asta pubblica o appalto concorso, con unica gara o con gare distinte per l'aggiudicazione del progetto e per l'esecuzione dell'opera.
4. I versamenti degli importi relativi ai depositi connessi alla locazione dei beni immobili di proprieta' delle Casse pensioni saranno effettuati direttamente alle Casse stesse.
5. Nei casi di acquisto di fabbricati ultimati o in corso di costruzione le trattative preliminari per l'istruttoria dell'offerta di vendita e il procedimento amministrativo per la stipula del relativo contratto possono aver luogo rispettivamente prima dell'ultimazione della costruzione ovvero prima della ultimazione delle opere di cui ai primo comma del precedente articolo 3.
Art. 6
1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 24 maggio 1952, n. 610, le Casse pensioni sono autorizzate ad avvalersi del sistema di riscossione con la ritenuta di ufficio, previsto nelle suddette disposizioni, in ogni caso, a prescindere dallo stato di morosita', nei riguardi dei soci di cooperative edilizie finanziate dalle Casse stesse, dei locatari di appartamenti, negozi ed altri locali di proprieta' delle dette Casse nonche' nei riguardi degli eventuali garanti dei locatari medesimi, anche se si tratti di dipendenti o pensionati da enti pubblici non considerati nei primo comma del citato articolo 40.
2. Al ricupero dei crediti insoluti per quote di ammortamento mutuo, per canoni di locazione ed altre somme dovute puo' provvedersi, in ogni caso, nei confronti di soci di cooperative edilizie, di locatari morosi o di loro garanti anche con la procedura prescritta con il testo unico 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 7
1. Le tasse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal Consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprieta' delle Casse stesse, il trattamento economico e normativo previsto per i rapporti di lavoro di cui al precedente comma non potra' essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore.
2. La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere e' a carico delle Casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente.
Art. 8
1. I mutui concessi dagli Istituti di previdenza a Comuni e Province, in mancanza delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni, possono essere garantiti con delegazioni su tributi comunali o provinciali esigibili con le norme e i privilegi delle imposte dirette, nel limite dei quattro quinti dell'introito netto medio dell'ultimo triennio, escluse le eventuali supercontribuzioni.
2. Alla riscossione delle annualita' garantite con le delegazioni di cui sopra sono estesi le norme ed i privilegi delle imposte dirette.
Art. 9
1. Per contrarre i mutui e' sufficiente che i Comuni e le Province producano - oltre l'atto di delega sul cespite delegato - copia della deliberazione di assunzione del mutuo debitamente approvata dall'autorita' tutoria con autorizzazione, se necessaria, al mantenimento della corrente sovrimposta.
2. Il prefetto, con propria dichiarazione dovra' attestare che sono state adempiute le formalita' prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale per le pubblicazioni della suddetta deliberazione e della decisione tutoria di approvazione e che la deliberazione medesima e' divenuta esecutiva a tutti gli effetti. Quando occorra, dovra' altresi' attestare che alla contrattazione del mutuo non ostano le disposizioni dell'articolo 300 della suindicata legge comunale e provinciale.
3. In relazione a quanto prescritto dall'articolo 94 del testo unico per la finanza locale, per la riscossione delle imposte di consumo da delegare a garanzia di prestiti, e' sufficiente che il prefetto, con propria dichiarazione, attesti che, con il contratto di appalto o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, la riscossione di dette imposte sia stata data in carico all'appaltatore, o, nel caso di gestione diretta, all'esattore o al tesoriere comunale con le condizioni stabilite dalla legge sulle imposte dirette.
4. Quando si tratti di mutui garantiti con le delegazioni di cui al precedente articolo 8 il prefetto dovra' attestare che, con il contratto di esattoria o ricevitoria o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione l'esattore o il ricevitore provinciale ha assunto per le delegazioni anzidette gli obblighi previsti dalle vigenti norme per le delegazioni sulla sovrimposta fondiaria.
Art. 10
1. Gli atti di delega da rilasciarsi a garanzia dei mutui dovranno contenere l'attestazione del prefetto che vi e' capienza nel cespite al quale l'atto si riferisce.
2. Tale attestazione sostituisce il benestare del prefetto previsto dall'articolo 32 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72.
Art. 11
1. L'erogazione dei prestiti garantiti con delegazioni, sempre che non siano assistiti da contributo statale o regionale puo' essere effettuata - anche se si tratti di mutui destinati ad esecuzione di opere - anticipatamente e per l'intero ammontare della somma mutuata su richiesta dell'Ente mutuatario e previo nulla osta del prefetto, il quale vigilera' affinche' la somma mutuata raggiunga lo scopo per il quale il prestito e' stato concesso.
2. Ai prestiti diversamente garantiti, sempre che non siano assistiti dal contributo statale o regionale, la norma di cui al precedente comma e' applicabile quando l'anticipata erogazione non pregiudica le garanzie.