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Misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini vermut e marsala

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'abbuono d'imposta di fabbricazione nella misura del 70 per cento, concesso, in base all'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, allo spirito impiegato nella preparazione del vermut e del marsala, va calcolato sull'aliquota d'imposta base depurata esclusivamente dell'abbuono di fabbricazione spettante, ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, agli spiriti classificati di II categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore ed al lordo di qualsiasi altro eventuale abbuono o riduzione d'imposta accordati allo spirito stesso.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - LA MALFA - TREMELLONI RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO