Fissazione di un nuovo termine della validita' della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine di validita' della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente i benefici fiscali per i macchinari ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi "vapori endogeni, e' fissato al 31 dicembre 1963.
Art. 2
1. E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318.
Art. 3
1. I benefici fiscali di cui all'articolo 1 devono intendersi limitati al dazio doganale.
Art. 4
1. La presente legge si applica anche per i materiali e macchine importati dopo il 31 dicembre 1957 e fino all'entrata in vigore della legge stessa con deposito dei diritti doganali o cauzione per il pagamento degli stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - COLOMBO - LA MALFA - TREMELLONI - TRABUCCHI - MATTARELLA - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO