Norme integrative alla legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia
Testo vigente
Capo I
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contingente di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che il Ministero dell'interno puo' assumere in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e' soppresso.
2. L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza di cui alla legge 28 ottobre 1959, L. 910, e' aumentato di 20 posti nel grado di capitano e di 165 posti nei gradi di tenente e sottotenente.
3. Nella prima applicazione della presente legge il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire un concorso per esami in conformita' alle vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per la nomina a sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza riservato agli ufficiali gia' mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, ed a quelli che chiedano di essere mantenuti in servizio a norma dell'articolo 2 della presente legge.
4. In relazione al numero degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 69, che non abbiano partecipato o non risultino vincitori del concorso di cui al precedente comma, e' lasciato vacante un corrispondente numero di posti di organico nei gradi di tenente e sottotenente del Corpo stesso.
Art. 2
1. Le norme di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 199, sono estese al seguente personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge:
1) ufficiali assunti ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1945, n. 15, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1956, n. 699, e quelli che, assunti anteriormente, non abbiano chiesto di essere mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 di detta legge;
2) al personale assunto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 20 gennaio f) 1948, n. 15;
3) al personale assunto ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento.
2. La domanda per il mantenimento in servizio deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il personale che non presenti la domanda entro il termine prescritto, cessa dal servizio nel Corpo.
Art. 3
1. Gli ufficiali cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, possono conseguire l'avanzamento fino al grado di maggiore. Ad essi si estendono le disposizioni contenute nella legge 15 marzo 1954, n. 267.
2. Gli ufficiali di cui al primo comma, che rivestono il grado di sottotenente, sono ammessi all'avanzamento a tenente qualora siano trascorsi almeno 5 anni dalla loro assunzione quali ufficiali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; all'avanzamento ad anzianita' ai successivi gradi sono ammessi i tenenti ed i capitani che abbiano prestato un servizio complessivo nel Corpo non inferiore rispettivamente a dodici e sedici anni.
3. Le promozioni ai gradi di tenente e di capitano sono disposte dopo che abbiano conseguito l'avanzamento gli ufficiali di pari grado del servizio permanente, vincitori del concorso indetto ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1956, n. 699; quella al grado di maggiore solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianita' appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.
4. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.
5. La limitazione di cui al terzo comma non si applica ai tenenti ed ai sottotenenti che debbano cessare dal servizio per limiti di eta' e di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione e' conferita con decorrenza dal giorno anteriore a quello del collocamento in congedo.
Art. 4
1. Gli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, all'atto della cessazione dal servizio, vengono collocati nella posizione di ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.
Capo II
Art. 5
1. Gli appuntati e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provenienti dal servizio temporaneo di polizia, che hanno comunque prestato tre anni di servizio nel Corpo, possono essere ammessi al primo concorso indetto successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione al corso allievi sottufficiali a prescindere dal limite massimo di eta', con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 79 della legge 3 aprile 1958, n. 460.
Art. 6
1. I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli di 3ª classe cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito i marescialli di 2ª classe e le guardie possono conseguire l'avanzamento rispettivamente al grado di maresciallo di 1ª classe e di appuntato.
2. L'avanzamento ai gradi di appuntato e brigadiere ed ai tre gradi di maresciallo e' effettuato per anzianita' e sempreche' gli interessati abbiano rispettivamente dodici, quattordici e sedici anni di servizio complessivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
3. Le promozioni potranno essere disposte soltanto dopo che avranno conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza successiva a quella della promozione dell'ultimo dei detti pari grado.
4. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.
5. La limitazione di cui al terzo comma del presente articolo non si applica ai sottufficiali e alle guardie che debbono cessare dal servizio per limiti di eta' o per infermita' dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione e' conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.
Art. 7
1. I sottufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, all'atto della cessazione dal servizio vengono collocati nella categoria dei sottufficiali di complemento od in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.
2. Gli appuntati e le guardie vengono collocati in congedo assoluto.
3. Ai sottufficiali collocati nel complemento, se richiamati, non si applicano le disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali di pubblica sicurezza in congedo richiamati.
Art. 8
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 6, della legge 11 luglio 1954, n. 699, si estendono in quanto applicabili le disposizioni in vigore sullo stato e l'avanzamento dei pari grado dei ruoli ordinari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Art. 9
1. Le norme di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono estese a tutto il personale assunto in servizio temporaneo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza successivamente inquadrato nei ruoli ordinari del Corpo o mantenuto in servizio a norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 399.
2. Agli ufficiali e sottufficiali cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956.
3. n. 699, qualora si trovino rispettivamente nelle condizioni previste dalla legge sullo stato degli ufficiali e da quella sullo stato dei sottufficiali, si estendono anche le norme relative alla concessione dell'indennita' per una sola volta in luogo di pensione.
Capo III
Art. 10
1. Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e successive modificazioni, sono concessi, dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli aumenti periodici di stipendio o paga sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni e con le limitazioni di cui al secondo e terzo comma.
2. Per il personale mantenuto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera come permanenza nel grado il servizio reso nel grado stesso dal 5 agosto 1956 e come anzianita' di servizio, nei limiti ed alle condizioni previste dalle norme in vigore per i pari grado di ruolo del Corpo, il servizio di leva ed il servizio prestato nel Corpo stesso dopo la predetta data.
3. Per il personale che sia invece mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 2 della presente legge il computo della permanenza nel grado dell'anzianita' di servizio e' effettuato in base alla disposizione di cui al precedente comma, sostituendo pero' alla data del 5 agosto 1956 quella di entrata in vigore della presente legge.
4. Al personale di cui al primo comma compete anche, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza pensionabile, nella misura spettante ai pari grado in servizio permanente o in rafferma nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Art. 11
1. Al personale mantenuto in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e successive modificazioni, fino al compimento dei limiti di eta' per il collocamento in congedo dei pari grado del servizio permanente ed in servizio continuativo, sono estese, alle condizioni e con le decorrenze di cui ai commi successivi, le disposizioni sul trattamento di previdenza vigenti per i pari grado predetti.
2. L'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ha luogo dal 1 gennaio 1959 per il personale mantenuto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e da quest'ultima data per il personale che sia mantenuto in servizio in applicazione dell'articolo 2 della legge stessa.
3. Per i vice, gli appuntati e le guardie la iscrizione al fondo di previdenza con la data di decorrenza indicata nel precedente comma e' subordinata al compimento alla medesima data di tre anni di servizio nel Corpo se vice-brigadiere e di nove anni di servizio nel Corpo stesso se appuntati e guardie: in difetto di tale requisito l'iscrizione stessa ha decorrenza dalla successiva data dalla quale viene a maturarsi il requisito medesimo.
4. Al personale di cui al primo comma sono altresi' estese le disposizioni sull'assistenza creditizia vigenti per i pari grado del Corpo in servizio permanente o continuativo.