diritto.io

Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie e dei grassi concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva, destinati agli stessi usi.

2. E' vietato produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per uso alimentare, i prodotti di cui al precedente comma, ottenuti con processo di esterificazione o di sintesi.

Art. 2

1. E' vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili.

2. E' altresi' vietato detenere glicerina negli stabilimenti di cui al precedente comma o nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

Art. 3

1. Negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile e' vietata la lavorazione di olii ad uso industriale.

Art. 4

1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

Art. 5

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, e' punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con l'arresto fino a 3 mesi. Nei casi di particolare gravita', le pene sono raddoppiate.

2. Se il fatto e' di lieve entita' le pene sono ridotte alla meta'.

Art. 6

1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 4 e 5 la, merce e' confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codine penale e si applica l'articolo 518, dello stesso Codice.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI - COLOMBO - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO