Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri
Testo vigente
Capo I. Funzioni dell'ufficio e ruoli
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri
1. Il ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia e' costituito come alla tabella A.
2. Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro per la grazia e giustizia, assume la denominazione di Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.
3. Alla direzione di esso e' preposto un direttore.
Art. 2 Distinzione delle carriere
1. Le carriere del personale dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, sono distinte in carriera direttiva e carriera di concetto.
Art. 3 Qualifiche
1. La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:
2. Direttore dell'Ufficio;
3. Vice direttore;
4. Esperto in lingue straniere - capo;
5. Esperto in lingue straniere di 1ª classe;
6. Esperto in lingue straniere di 2ª classe;
7. La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:
8. Traduttore capo;
9. Traduttore superiore;
10. Primo traduttore;
11. Traduttore;
12. Traduttore aggiunto;
13. Vice traduttore.
Art. 4 Attribuzioni del personale della carriera direttiva
1. Il personale della carriera direttiva coordina il lavoro del servizio traduzioni, attende alla ricerca e studio delle fonti legislative straniere. Su incarico del Ministro per la grazia e giustizia, partecipa a Congressi internazionali in veste di osservatore o di interprete.
Art. 5 Attribuzioni del personale della carriera di concetto
1. Il personale della carriera di concetto cura le traduzioni degli atti provenienti dall'estero o diretti allo estero, assegnate al Ministero da leggi o Convenzioni Internazionali nonche' degli atti giudiziari e legislativi che interessano direttamente il Ministero; collabora all'attivita' del personale della carriera direttiva.
Art. 6 Accesso alla carriera direttiva e di concetto
1. La nomina a esperto in lingue straniere di 2ª classe e a vice traduttore si consegue mediante pubblico concorso per esame.
2. Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e' richiesto:
1) per la carriera direttiva, il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in lingue e letteratura straniere, o in lettere, nonche' la particolare conoscenza di almeno due lingue straniere;
2) per la carriera di concetto, il diploma di scuola media superiore e la conoscenza di almeno due lingue straniere.
3. I bandi di concorso indicano, in relazione alle esigenze di servizio, le lingue di cui i candidati devono dimostrare di possedere la conoscenza.
Art. 7 Commissioni
1. La Commissione giudicatrice del concorso ai posti della carriera direttiva e' costituita dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia che la presiede, da tre magistrati di Cassazione, dal direttore dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri o da chi ne fa le veci.
2. La Commissione giudicatrice del concorso ai posti della carriera di concetto e' composta dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia che la presiede, da tre magistrati di appello, dal direttore dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri o da chi ne fa le veci.
3. Le Commissioni sono integrate da professori di ruolo delle lingue straniere richieste nel bando di concorso.
4. Le Commissioni sono integrate, inoltre, da professori di ruolo di lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando di concorso ove siano state presentate domande per sostenere esami facoltativi.
5. Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 8 Concorsi per la carriera direttiva
1. L'esame di concorso per la carriera direttiva e' scritto e orale.
2. L'esame scritto verte su:
1) due prove di composizione nelle due lingue richieste, sulla base di tempi proposti dalla Commissione. E' consentito l'uso del dizionario;
2) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura civile;
3) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura penale;
3. L'esame orale verte su:
1) una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte;
2) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura civile;
3) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura penale.
4. L'esame scritto e orale puo' estendersi, facoltativamente, ad altre lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando.
5. Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 70 punti, di cui 40 da assegnare per le prove scritte e 30 per quelle orali, oltre 5 punti per ogni prova facoltativa.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 28 punti complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.
7. Consegue la idoneita' il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 49 punti, con almeno 18 punti nella prova orale.
Art. 9 Concorso per la carriera di concetto
1. L'esame di concorso per la carriera di concetto e' scritto e orale.
2. L'esame scritto verte su:
1) una prova di dettato, senza l'ausilio del dizionario, in una delle due lingue richieste, a scelta della Commissione;
2) una prova di traduzione, con l'uso del dizionario, nell'altra lingua richiesta.
3. L'esame orale verte su:
1) una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte;
2) una prova su cognizioni sommarie di istituzioni di Diritto e Procedura civile ed istituzioni di Diritto e Procedura penale.
4. L'esame scritto e orale puo' estendersi, facoltativamente, ad altre lingue diverse da quelle indicate nel bando di concorso.
5. Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 40 punti, di cui 20 da assegnare per le prove scritte e 20 per quelle orali, oltre 5 punti per ogni prova facoltativa.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 14 punti complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.
7. Consegue la idoneita' il concorrente che ottiene nel complesso delle prove degli esami non meno di 28 punti, con almeno 12 punti nella prova orale.
Art. 10 Classificazione dei concorrenti e formazione delle graduatorie
1. In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi degli articoli 8 e 9, le Commissioni formano le graduatorie.
2. Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.
3. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 11 Corsi di qualificazione
1. Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di indire, con suo decreto, corsi di qualificazione professionale per il personale delle due carriere.
2. Gli impiegati ammessi a frequentare i corsi continuano a percepire lo stipendio e ogni altro assegno spettante al personale in servizio. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.