Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 12 milioni per cinque anni, a decorrere dallo esercizio 1961-62, a favore del "Consiglio italiano del movimento europeo".
Art. 2
1. All'onere di lire 12 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provveda per l'esercizio 1961-62 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; per l'esercizio finanziario 1962-63 con una riduzione di pari importo del fondo destinato a finanziare i provvedimenti legislativi in corso iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO