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Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente Acquedotti Siciliani

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente Acquedotti Siciliani per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

2. La relativa spesa sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1959-60, approvato con legge 21 luglio 1960, numero 722.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - SULLO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO