Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La disposizione contenuta nell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 380, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:
1) nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore a 60 anni o per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;
2) nei casi previsti alla lettera a) dell'articolo 29 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 2312.
Art. 2
1. La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari e' costituita:
a) dalla rendita vitalizia indicata nella tabella A unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;
b) da una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000.
2. La valutazione delle campagne di guerra si effettua con le norme dell'articolo 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312; sono abrogate quelle contenute negli articoli 40 e 52 del regio decreto medesimo.
Art. 3
1. Le pensione indiretta o di riversibilita' e' calcolata sulla corrispondente pensione diretta applicando, per la rendita di cui alla lettera a) dell'articolo 2, le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e, per la rendita di cui alla lettera b) dell'articolo stesso, l'aliquota fissa di cinque sesti.
Art. 4
1. Nei casi di diritto all'indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e dall'articolo 15 della legge 11 aprile 1955, n. 380, il relativo importo lordo e' pari a sette volte la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2.1
2. L'importo lordo dell'indennita' diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 16 della legge 11 aprile 1955, n. 380, e' pari alla meta' di quello determinato nel modo indicato al comma precedente.
Art. 5
1. Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2 e' aumentata di un decimo e in nessun caso l'importo risultante puo' essere inferiore a lire 325.000 annue.
2. Quando si tratti di lesioni ed infermita' ascrivibili alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia, di cui al comma precedente e' aumentata di due decimi ed il minimo ivi stabilito e' elevato a lire 481.000 annue.
3. La rendita vitalizia, determinata in applicazione dei commi precedenti, in nessun caso puo' superare le lire 1.320.200 annue.
4. La pensione diretta di privilegio risulta costituita dalla rendita vitalizia determinata in applicazione dei commi precedenti e dalla, rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) dell'articolo 2.
5. La pensione stessa, ove sia inferiore alla meta' dei proventi di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennita' integrativa di cui all'articolo 148, oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 del decreto stesso, viene integrata, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso puo' superare le lire 260.000 annue.
Art. 6
1. La pensione indiretta di privilegio nonche' quella di riversibilita' della pensione diretta di privilegio sono determinate, con l'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 3, prendendo a base il trattamento diretto di privilegio previsto per i casi contemplati dal comma secondo del articolo 5.
2. Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la pensione di riversibilita' di cui al precedente comma e' determinata prendendo a base il trattamento diretto liquidato ai sensi dei tre primi commi dell'articolo 5, Per i trattamenti previsti dai commi precedenti, la parte determinata sulla, rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2 non puo' essere inferiore a lire 198.000 annue per le pensioni di riversibilita' di cui al comma secondo ed a lire 273.000 annue per le rimanenti pensioni previste dal comma primo.
3. Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alle meta' dei proventi di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che non puo' superare, pero', lire 156.000 annue per le pensioni di riversibilita' di cui al comma secondo e lire 208.000 annue per le rimanenti pensioni previste dal comma primo.
Art. 7
1. La misura del trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie e' pari ai sette decimi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo dei sette decimi dei rispettivi importi, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso.
2. Nel caso di ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizio in qualita' di aiutante ufficiale giudiziario, la riduzione di un terzo della parte del trattamento calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualita' di aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall'articolo 8 della legge 11 aprile 1955, numero 380, e' limitata ai tre decimi di tale parte del trattamento.
Art. 8
1. Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1 gennaio 1960 in poi.
Art. 9
1. Le pensioni di privilegio e quelle di riversibilita' di pensioni dirette di privilegio, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1960, vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento e' determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazione dal servizio dalla predetta data in poi.
Art. 10
1. Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1960 che non rientrano tra quelle contemplate nel precedente articolo vengono riliquidate con effetto da tale data, prendendo a base:
1) il trattamento annuo lordo per tredici mensilita', in atto al 31 dicembre 1959, considerato con esclusione dell'assegno di caroviveri temporaneo e dell'eventuale assegno personale previsti dall'articolo 26 della legge 11 aprile 1955, n. 380, oppure dalla rendita vitalizia (costante contemplata dalla lettera c) dell'articolo 2 della legge stessa;
2) gli anni computati come utili ai fini della liquidazione della pensione originaria ivi considerati quelli comportanti maggiorazione della pensione stessa.
2. Per le pensioni dirette rientranti tra quelle contemplate dal precedente comma, il nuovo importo annuo lordo, a decorrere dal 1 gennaio 1960, e' costituito:
a) dalla rendita vitalizia pari al trattamento annuo lordo di cui al n. 1) maggiorato della somma fissa di lire 65.000, nonche' dell'importo di lire 10.000 per ogni anno utile, di cui al n. 2), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, puo' superare lire 300.000;
b) dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 prevista dalla lettera b) dell'articolo 2.
3. Qualora si tratti di pensione relativa ad aiutante ufficiale giudiziario:
1) ai fini della determinazione della rendita vitalizia di cui alla lettera a), il trattamento annuo lordo di cui al n. 1) e' maggiorato della somma fissa di lire 45.500, nonche' dell'importo di lire 7.000 per ogni anno utile di cui al n. 2), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, puo' superare lire 210.000;
2) la rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) e' fissata in lire 54.600.
4. Le rendite vitalizie di cui alle lettere a) e b) sono riversibili secondo le aliquote previste dall'articolo 3 per le corrispondenti rendite contemplate dall'articolo 2.
5. Per le pensioni indirette e di riversibilita', rientranti tra quelle contemplate dal comma primo, si determina il trattamento virtuale annuo lordo di pensione diretta corrispondente a quello indicato al n. 1), tenendo presenti le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e, conseguentemente, la relativa rendita vitalizia di cui alla lettera a). Il nuovo importo annuo lordo, a decorrere dal 1 gennaio 1960, e' costituito dall'aliquota della predetta rendita vitalizia che risulta dall'applicazione delle norme contenute nel comma primo del citato articolo 38 e dai cinque sesti della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b).
Art. 11
1. Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 e' comprensivo della tredicesima mensilita'.
2. Nei casi in cui ricorre l'applicazione delle norme contenute nei comuni secondo e terzo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, il riparto della pensione tra vedova ed orfani si effettua considerando l'intero trattamento indiretto o di riversibilita'.