Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963
Testo vigente
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
1. E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.
Art. 2
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).
Art. 3
1. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.
Art. 4
1. Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, nesso alla presente legge, il Ministro del tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 5
1. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme coi decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.
Art. 6
1. Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1962-63 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Art. 7
1. Le spese autorizzate dal provvedimento concernente il Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono stabilite in lire 17.500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63.
Art. 8
1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1962-63 la concessione di contributi da, parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere il capitolo n. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Art. 9
1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1955, numero 1312, e' stabilita in lire 560 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'esercizio 1962-63.
Art. 10
1. Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'art. 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' fissato, per l'esercizio finanziario 1962-63, in lire 75.107.074.000.
Art. 11
1. Per l'esercizio finanziario 1962-63 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e' autorizzata in lire 3.700.000.000.
2. Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni di lire 510.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000, prevista dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.