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Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.)

Testo vigente

Titolo I. Carattere e finalita' dell'ente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.), istituito con legge 15 febbraio 1958, n. 91, ha sede in Roma.

2. L'Ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico.

Art. 2

1. L'E.N.P.A.V. svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1992, N. 1365
Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli albi professionali.

3. I presidenti degli Ordini provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 15 giorni dall'avvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi albi professionali.

Titolo II. Organi dell'ente e loro attribuzioni

Art. 3

1. Sono organi dell'Ente:

  1. 1) L'assemblea nazionale;

  2. 2) Il presidente;

  3. 3) Il Consiglio di amministrazione;

  4. 4) Il Comitato esecutivo;

  5. 5) Il Collegio dei sindaci.

Art. 4

1. L'assemblea nazionale e' costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti ciascuno nell'ambito di una provincia.

2. Ciascun delegato dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazioni di 200 iscritti non inferiore a 50 nella rispettiva provincia.

3. Per l'elezione dell'assemblea hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente.

4. Sono eleggibili gli iscritti all'Ente che non abbiano maturato i requisiti per il godimento di pensioni a carico dell'Ente stesso.

5. L'Ente trasmette a ciascun presidente di ordine provinciale l'elenco degli iscritti all'Ente, residenti nella relativa provincia, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

6. Le assemblee degli ordini per la elezione dei delegati sono convocate, a mezzo di lettera raccomandata, e presiedute dal presidente di ciascun ordine provinciale, con le modalita' che saranno fissate dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Ente.

8. L'assemblea nazionale si riunisce, ogni anno, in via ordinaria, su convocazione del presidente, ed in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

9. La convocazione e' fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

10. L'assemblea nazionale e' legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga la meta' piu' uno dei suoi componenti e in seconda convocazione - che puo' essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con medesimo invito di questa - quale che sia il numero dei presenti.

11. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1991, N. 136
Ciascun componente dell'assemblea nazionale non puo' avere che una sola delega.

12. Il segretario dell'assemblea nazionale e' il direttore dell'Ente.

13. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.

14. Le deliberazioni dell'assemblea nazionale vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

15. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto solo quando riguardino persone. In tal caso le votazioni avvengono con le formalita' indicate nell'articolo 6.

Art. 5

1. Spetta all'assemblea nazionale:

  1. a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati.

  2. b) approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari;

  3. c) determinare, per il quinquennio e su proposta del Consiglio di amministrazione, il compenso mensile spettante al presidente, nonche' il compenso annuo spettante ai membri del Collegio sindacale e l'indennita' di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

  4. d) approvare il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;

  5. e) approvare il conto consuntivo predisposto dal Comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6

1. L'elezione con votazione a scrutinio segreto del presidente e del vice presidente dell'Ente, nonche' dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, avviene con le seguenti formalita'.

2. Il seggio elettorale e' presieduto dal presidente in carica e formato dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da quello del Ministero della sanita' in seno al Consiglio di amministrazione nonche' dal direttore dell'Ente o da chi ne fa le veci con funzioni di segretario del seggio.

3. Funzionano da scrutatori due membri eletti dalla assemblea.

4. Le liste dei candidati devono essere presentate al presidente del
seggio tre ore prima dell'inizio delle operazioni di voto. E' in facolta' del presidente riunire le liste presentate in un unico listone secondo l'ordine alfabetico dei candidati.

5. In questo caso l'elettore puo' esprimere il suo voto al massimo: su un nominativo della lista dei candidati alla presidenza, su un nominativo della lista dei candidati alla vice presidenza e su sei nominativi della lista dei consiglieri di cui al successivo articolo 8 e quattro della lista dei sindaci di cui al successivo articolo 13.

6. Saranno eletti presidente e vice presidente i candidati che avranno
rispettivamente riportato il maggior numero di voti. Saranno eletti consiglieri i primi sei nella graduatoria dei voti riportati.

7. Saranno eletti sindaci effettivi quei due che ottengano il maggior numero dei voti e supplenti i due immediatamente seguenti.

8. Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare il nominativo prescelto, sono consegnate al presidente, che le pone nell'urna, in presenza del votante.

9. La consegna delle schede da parte del votante avviene per appello nominale, al termine del quale il presidente da' inizio alle operazioni di scrutinio, terminate le quali comunica all'assemblea nazionale la graduatoria dei voti riportati dai singoli candidati.

10. In caso di parita' di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo e, in caso di parita' di iscrizione, il piu' anziano di eta'.

11. L'estratto del verbale delle votazioni, contenente i risultati della elezione e l'intera graduatoria, e' trasmesso, entro otto giorni dall'avvenuta assemblea, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli adempimenti di sua competenza.

12. Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni. Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico sigillato sul quale sono apposte le firme del presidente e dei componenti del seggio.

13. Entro trenta giorni dall'elezione, gli iscritti all'Ente possono ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in merito prima dell'emissione del decreto di nomina.

Art. 7

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e sopraintende al funzionamento dell'Ente.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni seno assunte dal vicepresidente.

3. Il presidente, designato con votazione a scrutinio segreto secondo le norme del precedente articolo 6, e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica cinque anni.

Art. 8

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vicepresidente e da nove membri, dei quali:

  1. a) il presidente in carica della Federazione nazionale degli Ordini veterinari, quale membro di diritto:

  2. b) uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da questo designato;

  3. c) uno in rappresentanza del Ministero della sanita' e da questo designato;

  4. d) sei in rappresentanza degli iscritti all'Ente, eletti dall'assemblea nazionale.

2. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

3. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

4. I membri eletti di cui alla precedente lettera d) che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive del Consiglio possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso (previa notificazione della contestazione all'interessato, a mezzo lettera raccomandata, con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi) con provvedimento motivato che propone al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione dei membri medesimi.

5. Contro il provvedimento gli interessati possono avanzare ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione. I membri elettivi del Consiglio che nel corso del quinquennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, si dimettono o vengono a mancare, sono sostituiti con i candidati che nella graduatoria, dei voti risultata nell'ultima, elezione seguono i membri eletti.

6. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, per esaurimento della graduatoria, e i membri eletti siano ridotti a tre, si procede ad elezioni suppletive per la nomina dei tre consiglieri mancanti, entro un mese dall'avvenuta contestazione delle vacanze da parte del Consiglio d'amministrazione.

7. I membri, nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di quelli decaduti, dimessi o mancati, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

8. Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del nuovo Consiglio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
presidente in carica provvede alla convocazione del Consiglio stesso.

9. La convocazione del Consiglio e' fatta mediante avviso per mezzo di
lettera raccomandata, inviata almeno dieci giorni prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa nonche' gli argomenti da trattare.

10. In caso di urgenza l'avviso puo' essere inviato telegraficamente almeno tre giorni prima e l'ordine del giorno puo' essere indicato sommariamente.

11. Alle riunioni del Consiglio sono invitati, con le stesse modalita', i componenti effettivi del Collegio dei sindaci.

12. I verbali delle riunioni del Consiglio sono trascritti in apposito libro e sono firmati dal presidente, e dal segretario del Consiglio di amministrazione.

13. Il verbale di ciascuna riunione e' letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione.

Art. 9

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai membri effettivi del Collegio sindacale.

2. Per la validita' delle sedute del Consiglio e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti.

3. Ogni membro ha diritto a un voto.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio vengono esercitate dal direttore dell'Ente.

6. Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto.

Art. 10

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:

  1. a) eleggere, fra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo;

  2. b) nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'Ente, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui alla successiva lettera f);

  3. c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dalla assemblea nazionale, nonche' deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendono necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione e del bilancio tecnico;

  4. d) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;

  5. e) deliberare il regolamento sul funzionamento dell'Ente;

  6. f) deliberare sul regolamento organico e sul trattamento giuridico ed economico del personale;

  7. g) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza;

  8. h) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo;

  9. i) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e titoli equiparati, nonche' mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidita' del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza;

  10. l) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente;

  11. m) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.

2. I provvedimenti di cui alle lettere b) ed f) sono sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale, per quello previsto dalla lettera f), vi provvede di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 11

1. Il Comitato esecutivo e' composto: dal presidente dell'Ente, dal vice presidente, dai rappresentanti dei Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza, sociale e da un membro del Consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio stesso.

2. I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione.

3. Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di amministrazione.

4. Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno sei volte all'anno, in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre dei suoi componenti.

5. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parita' decide il voto del presidente.

7. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali; il verbale di ciascuna riunione e' letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione.