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Contributo per il 1959 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East - U.N.R.W.A)

Testo vigente

La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di lire 50 milioni quale contributo straordinario per l'anno 1959, a favore della Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).

Art. 2

1. All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedera', anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 61, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data Roma, addi' 6 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO