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Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2 Attribuzioni del personale di rieducazione

1. Il personale di cui alla tabella A annessa alla presente legge attende al trattamento rieducativo ed all'osservazione comportamentale dei minori accolti negli istituti di rieducazione, nonche' agli altri compiti previsti da gli articoli seguenti.

2. Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate mansioni di segreteria e di economato.

Art. 3 Attribuzioni del personale di sorveglianza

1. Il personale di cui alla tabella B annessa alla presente legge attende ai compiti di vigilanza negli istituti di rieducazione.

2. Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate altre mansioni esecutive nei centri di rieducazione e negli istituti o servizi da essi dipendenti.

Art. 4 Attribuzioni dei censori dirigenti di prima classe e dei censori dirigenti di seconda classe

1. I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe coadiuvano i funzionari della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena nella direzione degli istituti di rieducazione per minorenni, assolvendo i compiti volta per volta loro affidati, e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

2. I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe possono altresi' essere preposti alla direzione degli istituti di rieducazione per minorenni in sostituzione del personale della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 5 Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione

1. Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) eta' non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di eta';

  2. b) buona condotta;

  3. c) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

  4. d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Il candidato e' tenuto a presentare anche i seguenti documenti:

  1. 1) certificato generale del casellario giudiziario;

  2. 2) certificati dei carichi pendenti.

3. Il Ministro per la grazia e giustizia, nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di educazione, determina, in relazione alle esigenze di personale negli istituti femminili di rieducazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile.

Art. 6 Titolo e modalita' di valutazione

1. L'attivita' rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia costituisce titolo nel concorso di cui all'articolo precedente ed e' valutata dalla Commissione esaminatrice con le modalita' stabilite nel bando di concorso.

2. Per detto titolo non puo' essere attribuito un punteggio superiore ai quattro decimi.

Art. 7 Prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza

1. Le prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza consistono in una prova attitudinale ed in prove culturali.

2. L'esito favorevole della prova attitudinale e' condizione d'ammissibilita' alle prove culturali.

Art. 8 Prova attitudinale

1. La Commissione esaminatrice valuta la attitudine dei candidati con le modalita' stabilite nel bando di concorso, avvalendosi della consulenza di non piu' di due tecnici nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 9 Requisiti per l'accesso degli invalidi di guerra, degli invalidi per servizio e dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia al ruolo del personale di sorveglianza

1. Il conferimento dei posti in organico, nella qualifica iniziale del ruolo del personale di sorveglianza, agli invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, agli invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' subordinato, oltre che al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni all'esito favorevole di una prova attitudinale.

2. L'attitudine e' accertata da una Commissione nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e composta dal direttore dell'Ufficio per la rieducazione dei minorenni della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, e da due tecnici.

Art. 10 Obbligo di pernottamento e mensa

1. Per il personale del ruolo di rieducazione che riveste le qualifiche di educatore aggiunto e di educatore qualora sia incaricato della diretta assistenza rieducativa dei minori, puo' essere disposto il pernottamento in istituto e la convivenza a mensa coi minori medesimi.

2. Nel caso suddetto tali impiegati godono di alloggio e di vitto gratuiti.

3. Per gli educatori aggiunti che seguono corsi di perfezionamento puo' essere disposto il pernottamento nei locali a cio' destinati e la partecipazione alla mensa comune. L'alloggio e' gratuito.

Art. 11 Assegnazione di alloggi

1. Salva l'applicazione del primo comma dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, al personale del ruolo di rieducazione, con qualifica non inferiore a quella di primo educatore, o comunque stabilmente investito delle funzioni di tale qualifica o di altra superiore, puo' essere concesso alloggio gratuito nell'interno dell'istituto nei limiti delle disponibilita', in relazione alle funzioni esplicate.

2. Analoga concessione puo' essere fatta al personale del ruolo di sorveglianza con qualifica non inferiore a quella di primo aiutante.