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Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 gennaio 1961, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale e della integrazione di tale rendita previste, rispettivamente, dalla lettera b) dell'articolo 4 e dal comma secondo dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, la retribuzione annua differenziale costante di cui all'articolo 6 della legge stessa si attribuisce considerando la retribuzione al 1 gennaio 1958 ed applicando i coefficienti della tabella E unita alla presente legge per i servizi resi di periodi ammessi a riscatto o di servizi militari riconosciuti, in relazione a domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente.

Art. 2

1. Per le cessazioni dal servizio contemplate dal precedente articolo:

  1. a) la rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, qualora sussista il diritto a pensione, in nessun caso puo' essere considerata in un importo inferiore a quello indicato, in relazione agli anni di servizio utile, nella tabella l'unita' alla presente legge;

  2. b) per i casi di pensioni indirette di privilegio e di riversibilita' di pensione diretta di privilegio, quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la rendita citalizia di cui alla lettera a) del citato articolo 4 e' riversibile nella sua interezza:

  3. c) il complessivo trattamento di pensione indiretta o di riversibilita' in nessun caso puo' essere inferiore a lire 195.000 annue oppure a lire 263.800 annue qualora si tratti di riversibilita' di pensione di privilegio nei casi di morte del sanitario per evento diverso da quello indicato alla lettera b).

Art. 3

1. Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, l'effetto retroattivo fino al 1 gennaio 1958 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti a partire dal 1 luglio 1958 in poi, si considera efficace purche' le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da regolamenti organici

Art. 4

1. Nel caso di domanda di riscatto presentata a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora il periodo da riscattare sia anteriore al 1 gennaio 1958, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si considera come retribuzione annua differenziale quella determinata ai sensi del precedente articolo 1.

Art. 5

1. Gli assistenti e gli aiuti degli Istituti ospedalieri contemplati dal comma secondo dell'articolo 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai sanitari a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

2. La riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma del citato articolo 34 e' estesa ai servizi resi dal 1 giugno 1955 al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione della presente legge in qualita' di medico assistente ed aiuto degli Istituti ospedalieri.

Art. 6

1. Le pensioni dirette, indirette e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai sanitari relative a cessazioni dal servizio avvenute dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1960 sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1961, in base alle norme contenute negli articoli 1 e 2.

Art. 7

1. Le pensioni dirette, indirette, e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958, sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1961, con l'attribuzione del trattamento stabilito per i casi di cessazione dal servizio a partire da quest'ultima data risultante dalla applicazione delle norme contenute nella legge 4 febbraio 1958, n. 87, e nei precedenti articoli 1 e 2.

2. Nei casi di cessazione dal servizio anteriori al 1 gennaio 1961, la riliquidazione prevista dall'articolo 6 e dal precedente comma, qualora si tratti di pensione indiretta o di riversibilita', si effettua in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta.

Art. 8

1. Per tutte le pensioni contemplate dal comma primo dell'articolo 7, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si considera come data di cessazione dal servizio del sanitario quella del 1 gennaio 1958 e si attribuisce come retribuzione annua contributiva a tale data quella risultante dalla applicazione delle norme contenute nei commi seguenti.

2. Per ogni sanitario, si considerano gli stipendi annui pensionabili riferiti alla data di effettiva cessazione, al 1 gennaio dell'anno di cessazione, al 1 gennaio dei due anni precedenti la cessazione ed inoltre al 1 gennaio 1953 qualora la cessazione sia, avvenuta nel biennio 1956-57. Nel caso di temporanea assenza dal servizio, agli stipendi predetti si sostituiscono quelli riferiti alle date di presenza in servizio immediatamente anteriori.

3. In luogo dello stipendio annuo pensionabile, si considera la retribuzione annua contributiva definita dalla prima parte del comma primo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, qualora occorra riferirsi ai sensi del comma precedente a date che cadano nell'anno 1957.

4. Per ogni sanitario, gli stipendi annui pensionabili di cui al comma secondo che siano anteriori al 1 gennaio 1957, considerati in nessun caso superiori agli importi massimi previsti, in relazione all'epoca di riferimento degli stipendi stessi, dalla tabella G unita alla presente legge, si moltiplicano per i relativi coefficienti di adeguamento indicati nella medesima tabella G in corrispondenza alla menzionata epoca ed al servizio utile a pensione.

5. Ad ogni sanitario si attribuisce come retribuzione annua contributiva al 1 gennaio 1958 contemplata da stipendi annui pensionabili adeguati ai sensi del comma precedente e le eventuali retribuzioni annue contributive di cui al comma terzo, considerato, pero', con l'applicazione delle norme piu' favorevoli contenute nella seconda parte del comma primo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

Art. 9

1. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958, il nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale, da attribuire con effetto dal 1 gennaio 1961 in applicazione degli articoli 7 e 8, in nessun caso puo' essere inferiore al corrispondente trattamento spettante o riferito al 31 dicembre 1960 considerato con l'aumento della somma di Lire 32.500.

2. L'eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione del comma precedente e' attribuita alla parte del nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale costituita dalla rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

Art. 10

1. Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri enti, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 sono ripartiti per quote proporzionalmente a quelle che risultavano attribuite al 31 dicembre 1960.