Contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe e dell'Istituto per l'Oriente
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annua di lire 50 milioni in favore dell'Istituto per l'Oriente (I.P.0.) stabilito con legge 12 agosto 1957, n. 758, e ridotto a lire 32 milioni.
Art. 2
1. A decorrere dal 1 luglio 1962 e' autorizzata la corresponsione al Centro per le relazioni italo-arabe con sede in Roma di un contributo annuo di lire 18 milioni.
Art. 3
1. Alla spesa di lire 18 milioni per la corresponsione del contributo al Centro per le relazioni italo-arabe si provvede con l'economia risultante dalla corrispondente riduzione del contributo a favore dell'Istituto per l'Oriente.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO