Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario o dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Per l'esercizio finanziario 1962-63 e' autorizzata la, spesa straordinaria di L. 300.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 21 marzo 1958 n. 328 e 31 marzo 1961, n. 301.
Art. 3
1. Per l'esercizio finanziario 1962 63 la somma di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere al le momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata in lire 20.000.000.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO