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Revoca per i segretari provinciali e comunali della facolta' di contrarre prestiti con l'Enpas a norma della legge 25 novembre 1957, n. 1139, ed esonero per gli stessi dal pagamento dei relativi contributi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. La facolta', di contrarre prestiti contro cessione di quote dello stipendio prevista dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dall'articolo 1, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1139, e' revocata per i segretari provinciali e comunali, i quali sono correlativamente esonerati dalla corresponsione del contributo dello 0,50 per cento dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 novembre 1957, n. 1139.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1962
SEGNI
FANAMI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO