Provvedimenti per il credito alla cooperazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 2
IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 5
1. In sede di riparto delle anticipazioni agli Istituti di credito agrario, a valere sulle disponibilita' finanziarie della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno disposte a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, assegnazioni per l'importo globale di almeno 6 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-1962 al 1966-67.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, sulle disponibilita' del fondo di rotazione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' attribuita alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilita' stesse per i fini della legge citata, mediante decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 6
1. Al fine di promuovere e favorire l'incremento della cooperazione, nell'applicazione delle leggi vigenti in materia di incentivi all'iniziativa privata nei settori dell'artigianato, della piccola industria, del commercio, le domande delle cooperative riconosciute ammissibili saranno soddisfatte con criteri di preferenza.
Art. 7
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle cooperative concernenti il credito, l'assicurazione e l'edilizia.
Art. 8
1. All'onere derivante dall'applicazione nell'esercizio 1961-62 della lettera a) dell'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario, dei contratti d'appalto e di concessioni di pubblici servizi agli effetti dell'imposta di registro.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI - BERTINELLI - COLOMBO - LA MALFA - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO