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Norme integrative per la costruzione, a cura dell'A.N.A.S., dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S. e' autorizzato ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, il ricavo netto dei mutui che la Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata a contrarre ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria. I pagamenti conseguenti ai lavori dovranno essere contenuti nel limite fissato dallo stesso articolo 15 per ciascun esercizio finanziario.

2. Nel bilancio dell'A.N.A.S., per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67, verranno istituiti "per memoria" capitoli corrispondenti rispettivamente al n. 24-bis dell'entrata ed ai nn. 46-bis e 54-bis della spesa per l'esercizio 1962-63.

3. I relativi stanziamenti verranno iscritti, senza ulteriori formalita', dopo l'emanazione dei decreti interministeriali che approvano le singole convenzioni stipulate tra l'A.N.A.S. ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche o gli enti ed istituti mutuanti.

Art. 2

1. Sui ricavi netti dei mutui che l'Azienda dovra' annualmente contrarre fino alla complessiva somma di lire 180 miliardi, per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, e' riservata una quota del 2,50 per cento da assegnarsi ai capitoli concernenti oneri di carattere generale, ivi compresa la corresponsione al personale di una indennita' ragguagliata a quella prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada.

2. Agli impiegati della carriera tecnica, limitatamente al periodo in cui prestano servizio presso gli uffici speciali per i lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, viene concessa un'indennita' per responsabilita' professionale e per particolari disagi connessi alla conduzione dei lavori, nella misura mensile di lire 60.000, unica per tutte le qualifiche della carriera direttiva, di lire 40.000 per quelle della carriera di concetto, e di lire 20.000 per quelle della carriera esecutiva.

3. La quota di cui al primo comma, che per l'esercizio 1962-63 ammonta a lire quattrocentonovantanove milioni e 995.000, viene inscritta al capitolo n. 63-bis della spesa che e' istituito con la seguente denominazione: "Fondo a disposizione per assegnazione ai capitoli concernenti oneri di carattere generale della quota da destinare ai medesimi, dei ricavi netti dei mutui contratti dall'Azienda per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, di cui all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729".

4. Per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67 verranno istituiti corrispondenti capitoli "per memoria" e l'iscrizione delle relative quote avverra' con le medesime formalita' indicate nel precedente articolo 1.

5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli concernenti gli oneri di carattere generale, la quota di cui al primo comma.

Art. 3

1. Per la direzione e sorveglianza dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e dei relativi raccordi autostradali, l'A.N.A.S. e' autorizzata ad assumere, con contratto quinquennale, non oltre 34 ingegneri, non oltre 80 geometri, non oltre 15 disegnatori, non oltre 80 assistenti, non oltre 12 dattilografi e non oltre 20 autisti, che dovranno risiedere nella giurisdizione territoriale degli uffici di cui all'articolo 4.

2. Per gli studi relativi all'attuazione dei lavori della autostrada e per le prove di laboratorio dei materiali usati nel corso dei lavori stessi, l'A.N.A.S. e' autorizzata ad assumere, con contratto quinquennale, non oltre 4 laureati in geologia e non oltre 2 laureati in chimica, che potranno essere destinati a prestare servizio presso il Centro sperimentale dell'A.N.A.S. di Cesano.

3. La retribuzione e' fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sulla base dei corrispondenti contratti esistenti per l'impiego privato.

4. Le assunzioni avverranno per chiamata ed a seguito dell'esito favorevole di un colloquio sulle materie professionali per gli ingegneri, di un colloquio sulle materie professionali ed una prova pratica per i laureati in geologia e chimica, di un colloquio sulle materie professionali per i geometri e di una prova pratica per i disegnatori, gli assistenti, i dattilografi e gli autisti.

5. Al personale assunto a norma dei precedenti commi non si applicano le norme concernenti gli impiegati di ruolo e non di ruolo dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

6. La inosservanza degli indicati articoli determina la risoluzione del rapporto d'impiego per colpa del personale assunto a contratto.

7. I contratti relativi potranno essere ulteriormente prorogati fino al massimo di tre anni.

Art. 4

1. Gli uffici speciali da istituire a norma dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, per i lavori delle autostrade a cura diretta dell'A.N.A.S., sono assimilati agli altri organi periferici dell'A.N.A.S. ed adempiono a tutte le incombenze previste dalle vigenti leggi ed in particolare dall'articolo 25 della stessa legge 7 febbraio 1961, n. 59.

2. Alle dirette dipendenze degli Uffici speciali possono essere istituite sezioni staccate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - SULLO - LA MALFA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO