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Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il ruolo organico della Magistratura e' aumentato di millecentosettantanove posti, compreso un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti, al procuratore generale presso la stessa Corte. La tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. I posti in aumento di cui al precedente comma sono ripartiti, fra le varie categorie, nel triennio 1962-64 secondo la tabella B allegata alla presente legge.

3. I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte di appello, di cui alla ripartizione contenuta nella tabella B, sono considerati, ai fini dell'attribuzione prevista dall'articolo 2 della presente legge, quali vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella suddetta tabella.

4. Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'articolo 196 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge, che
sostituisce la tabella A allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1311.

5. Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2

1. Fino a quando non sara' emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli 3 e 4, le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione, comprese quelle di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 5, sono disposte in seguito a concorso per esame e in seguito a scrutinio, da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge.

2. Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti annualmente disponibili per le vacanze previste di ciascun anno e per quelle impreviste dell'anno precedente sono ripartiti:

  1. 1) per un decimo ai vincitori del concorso per esame;

  2. 2) per sette decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

  3. 3) per due decimi ai promovibili per merito a seguito di scrutinio.

3. Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono cosi' ripartiti:

  1. 1) per un decimo ai vincitori del concorso per esami e comunque per un numero di posti non inferiore a tre;

  2. 2) per nove decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio.

4. Nella ripartizione dei posti tra concorsi e scrutini, in caso di frazioni pari l'unita' e' attribuita al concorso; altrimenti l'unita' e' attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore. Nell'ambito dei posti spettanti alle due qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di frazioni pari l'unita' e' attribuita ai merito distinto; altrimenti l'unita' e' attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore.

5. I posti che, in esito all'espletamento dei concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per difetto di vincitori andranno attribuiti in aumento alle rispettive quote riservate ai promovibili per merito distinto nello stesso anno.

6. Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di eta'; sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.

7. Per la partecipazione ai concorsi per esame e agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 200 dell'Ordinamento giudiziario.

Art. 3

1. Le aliquote dei posti di magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione spettanti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, ai concorsi per titoli relativi agli anni 1960, 1961 e 1962, con esclusione dei posti previsti in aumento dall'articolo 1, saranno attribuite mediante scrutinio speciale per la sola qualifica di merito distinto.

2. Agli scrutini speciali di cui al precedente comma da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge potranno partecipare tutti i magistrati di tribunale e di Corte di appello che avrebbero avuto titolo a presentarsi ai predetti rispettivi concorsi.

3. Negli scrutini di cui ai commi precedenti per la formazione del giudizio ai fini della attribuzione della qualifica di merito distinto deve tenersi particolarmente conto dei precedenti relativi al servizio prestato, delle doti di cultura, del comportamento e della diligenza dimostrati nelle attivita' svolte. Per coloro che hanno esercitato funzioni speciali o amministrative devesi tenere prevalentemente conto dell'attivita' prestata e delle particolari attitudini dimostrate nell'esercizio delle funzioni medesime.

4. I magistrati che, a seguito di detti scrutini speciali, otterranno la qualifica di merito distinto, saranno promossi con decorrenza dal 31 dicembre 1962. I medesimi saranno collocati in graduatoria dopo i magistrati che abbiano titolo alla promozione per merito distinto, nello stesso anno 1962, a seguito di scrutini effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, ma prima dei magistrati che abbiano titolo alla promozione a seguito degli scrutini ordinari indetti successivamente.

5. I magistrati che abbiano ottenuto la qualifica di merito distinto a norma del presente articolo e non siano stati promossi per esaurimento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo stesso saranno inclisi, secondo l'anzianita' di ciascuno di essi nella categoria di provenienza, negli elenchi dei promovibili per la medesima qualifica formati a seguito degli scrutini ordinari cui avrebbero potuto partecipare secondo le norme della presente legge.

6. Il mancato conferimento della qualifica di merito distinto non ha alcuna rilevanza in sede di partecipazione dei magistrati agli scrutini ordinari.

7. Allo scrutinio previsto dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 200 dell'Ordinamento giudiziario.

8. Agli scrutini previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.

Art. 4

1. I posti previsti in aumento dal precedente articolo 1 per il 1962 saranno attribuiti ai vincitori dei concorsi per esame e ai promovibili per scrutinio secondo le aliquote stabilite dal precedente articolo 2.

2. I concorsi per esame per le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione per l'attribuzione dei posti di cui al comma precedente, debbono essere banditi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Detti concorsi sono regolati dalle norme contenute nella presente legge.

4. I posti che non possono essere attribuiti per difetto di magistrati gia' compresi negli elenchi dei promovibili saranno attribuiti ai magistrati compresi negli elenchi che saranno formati in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre 1962, salve le norme della presente legge relative alle promozioni in sopra numero.

Art. 5

1. Le promozioni sono conferite nel seguente ordine:

  1. 1) vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.

2. I magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto e per merito, i quali, avendo compiuto rispettivamente tredici e quattordici anni dalla promozione a magistrato di tribunale, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianita', sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.

3. I magistrati di Corte di appello dichiarati promovibili per merito distinto, i quali, avendo compiuto undici anni dalla promozione a magistrato di appello, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianita', sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.

4. I magistrati che, avendo conseguito la promozione a norma dei due comma precedenti, rinuncino alla promozione stessa, sono promossi nuovamente in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo e cosi' di seguito per non oltre tre anni.

5. La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione.

6. Il Ministro per la grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio superiore della magistratura di deliberare sulle promozioni in soprannumero indichera' per quali uffici le promozioni stesse debbano essere disposte, tenute presenti le esigenze di servizio degli uffici giudiziari.

Art. 6

1. Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello e' indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno.

2. Il decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

3. Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso compiono complessivamente tredici anni di effettivo servizio, di cui almeno sette nella categoria di magistrato di tribunale.

4. Sono ammessi al concorso i magistrati che, su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio superiore distinti per cultura, operosita' e prestigio.

5. Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere per l'ammissione al concorso e' emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

Art. 7

1. La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata il capo dell'ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni nel termine perentorio di trenta, giorni dalla data del Bollettino ufficiale sul quale e' pubblicato il decreto che indice il concorso.

2. Nei quindi i giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma precedente la domanda e' trasmessa al Ministro, se trattasi di magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, e negli altri casi al Presidente della Corte d'appello competente o a quello della Corte d'appello di Roma, se trattasi di magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni. Il presidente della Corte d'appello convoca immediatamente il Consiglio giudiziario, il quale deve nel piu' breve termine possibile emettere il parere di cui all'articolo 6. Parimenti dovra' provvedere il Ministro per la grazia e giustizia per la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 8

1. Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:

  1. a) i magistrati ai quali e' stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento;

  2. b) i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianita';

  3. c) i magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso;

  4. d) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame.

2. I magistrati ai quali e' stato inflitto l'ammonimento possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.

Art. 9

1. L'esame teorico-pratico e' scritto e orale.

2. L'esame scritto verte sui seguenti gruppi di materie:

  1. a) diritto e procedura civile;

  2. b) diritto e procedura penale;

  3. c) diritto amministrativo.

3. La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla Commissione.

4. La prova di diritto e procedura penale consiste nella redazione di
una sentenza in grado di appello o di una requisitoria a scelta del candidato.

5. La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi pratici.

6. Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due temi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame.

7. Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di 8 ore ed ha facolta' di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

8. I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano altresi', in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio decreto.

9. L'esame orale verte sulle materie dei gruppi sopraindicati nonche' sul diritto costituzionale e su una delle seguenti materie, a scelta del concorrente, da indicarsi nella domanda di partecipazione al concorso: diritto del lavoro, diritto della navigazione, medicina legale.

10. Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 280 punti, di cui settanta per ciascuna prova scritta e settanta per quella orale.

11. E' ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nelle prove scritte non meno di 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova.

12. Consegue la idoneita' il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 224 punti con almeno quarantanove punti nella prova orale.

13. Nel caso in cui due o piu' concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo prevale il concorrente piu' anziano nell'ordine della graduatoria.

Art. 10

1. Il concorso per esame e' giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, e composta da un presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, e da cinque magistrati di Corte di cassazione, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.

2. Fanno, altresi', parte della Commissione un professore di ruolo o fuori ruolo di medicina legale e delle assicurazioni quale componente tecnico e, come membri supplenti, due magistrati di Cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.

3. La Commissione e' assistita da non piu' di quattro magistrati addetti alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.

Art. 11

1. In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 9, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

2. La graduatoria e' trasmessa al Consiglio superiore, accompagnata da una relazione motivata. Copia di essa e', a cura della Commissione esaminatrice, inviata al Ministro per la grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

3. Il Consiglio superiore, quando non vi riscontra violazione di legge, approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.