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Norme di interpretazione dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per la ferrovia concessa all'industria privata Trento-Male'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno, approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 2

1. La spesa relativa al contributo da concedere nei limiti indicati nel precedente articolo, e cioe' per il materiale rotabile, fara' carico ai fondi gia' stanziati nel bilancio del Ministero dei trasporti per l'applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e, di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI LA MALFA - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO