Incremento del ruolo, organico dei direttori didattici delle scuole elementari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il ruolo organico dei direttori didattici delle scuole elementari e' modificato come segue:
a) dal 1 ottobre 1962: n. 3.121 posti;
b) dal 1 ottobre 1963: n. 3.371 posti;
c) dal 1 ottobre 1964: n. 3.621 posti.
Art. 2
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvedera' in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO