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Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Testo vigente

Titolo I. Edilizia scolastica

Capo I. Incremento e proroga delle provvidenze straordinarie previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole

1. Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica, previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, e' prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui alla presente legge.5

2. Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1963-64 e per lire 3.250 milioni nell'esercizio 1964-65, comprensivi per i primi due esercizi dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla, legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

  1. 1) Per contributi destinati agli edifici della scuola elementare: 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.500 nell'esercizio 1964-65;5a

  2. 2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonche' degli istituti professionali: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.250 milioni nell'esercizio 1964-65;5a

  3. 3) per contributi destinati agli edifici delle scuole in locazione: lire 750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64 e lire 500 milioni nell'esercizio 1964-65.5a

Art. 2 Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere, nei limiti previsti dall'articolo 1, contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, delle Province e degli altri Enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1961-65, nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici, comprese le palestre:

  1. a) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonche' per gli istituti professionali nel Mezzogiorno e nelle Isole;

  2. b) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonche' per gli Istituti professionali nei comuni, frazioni di comuni e sedi scolastiche, situati in territori diversi da quelli indicati nella precedente lettera a) quando il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

  3. c) del 6 per cento per le scuole materne e per le scuole elementari dei comuni che intendano costruire l'alloggio per l'insegnante nelle sedi di montagna di cui all'articolo 5 della legge 1 marzo 1957, n. 90;

  4. d) del 5 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonche' per gli Istituti professionali nel restante territorio della Repubblica;

  5. e) del 5 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel Mezzogiorno e nelle Isole;

  6. f) del 5 per cento per gli Istituti statali di educazione;

  7. g) del 4 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel restante territorio della Repubblica.

2. Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 3 Spese ammesse a contributo

1. Nelle spese per le quali e' ammesso il contributo sono incluse:

  1. a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi e ogni altro sussidio didattico, per gli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole elementari e materne, secondo le indicazioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1956, n. 1688;

  2. b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando la abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

  3. c) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi per gli edifici, da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole secondarie, nonche' alla costruzione, ampliamento e riattamento degli edifici destinati ai convitti di cui all'articolo 20 della legge 15 giugno 1931, n. 889, annessi alle scuole stesse, nei limiti stabiliti dal regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici di cui al successivo articolo 11;

  4. d) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il collaudo delle opere.

2. Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di 50 milioni previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni e' elevato a 100 milioni.

Art. 4 Assegnazione dei mutui della Cassa, depositi e prestiti e di altre Aziende di credito - Garanzia dello Stato

1. Per la esecuzione di opere di cui alla presente legge i finanziamenti a favore degli enti obbligati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorita'.

2. Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente logge.

3. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di finanziare per intero i mutui corrispondenti ai contributi concessi per ciascun anno, a norma della presente legge, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, tenuto conto altresi' dei mutui contratti con Istituti di cui al precedente comma, e' autorizzato a procedere alla fine di ogni anno alla copertura della differenza anche mediante emissione di proprie obbligazioni.

4. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 2 i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

5. In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei Comuni o delle Province alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempimento, senza obbligo preventivo di escussione da parte dell'Istituto mutuante, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei Comuni o delle Province.

6. I Comuni o le Province sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'articolo 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 5 Prestazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi

1. Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge debbono pervenire ai Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditorato agli studi, entro il 15 marzo di ogni anno accompagnate da una relazione che indichi una graduatoria di necessita' scolastica determinata sulla base di criteri uniformemente dettati da un regolamento, che dovra' essere emanato entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge.

2. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, adottando i seguenti criteri:

  1. a) ripartizione delle somme complessive stanziate annualmente per contributi trentacinquennali secondo i tipi di scuola, a norma dell'articolo 1;

  2. b) ripartizione regionale delle somme in proporzione delle aule mancanti e delle aule da destinare a scuole di nuova istituzione; nell'assegnazione dei contributi per la scuola elementare e di completamento dell'obbligo e' considerato elemento base la graduatoria generale di necessita' scolastica risultante dagli adempimenti di cui al primo comma;

  3. c) completamento di opere gia' finanziate a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Art. 6 Approvazione dei progetti e concessione dei contributi

1. L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi per le opere previste dall'articolo 2 della presente legge hanno luogo in conformita' ai programmi di cui all'articolo 5, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

Art. 7 Giudizio sull'idoneita' delle aree - Determinazione delle aree nei piani regolatori

1. Il giudizio sull'idoneita' delle aree, la determinazione delle aree nei piani regolatori, gli effetti dell'approvazione dei progetti hanno luogo con le modalita' e nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

2. Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica.

Art. 8 Stralcio del contributo per l'acquisto dell'area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo

1. Il Ministro per i lavori pubblici ovvero il provveditore alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Genio civile, il contributo per la parte di spesa riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata idonea, ai sensi del precedente articolo 7, alla costruzione o al completamento dell'edificio scolastico compreso nel programma di cui al precedente articolo 5.

2. Il finanziamento per l'acquisto dell'area e' effettuato dalla Cassa depositi e prestiti con i criteri di priorita' di cui all'articolo 4, fermo restando ad ogni altro effetto il disposto dell'articolo stesso.

Art. 9 Modalita' per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli organi dei lavori pubblici

1. Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530.

2. I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale al Genio civile per l'inoltro al provveditore alle opere pubbliche o al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10 Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Province

1. I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Province, di importo superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

2. I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali dei Comuni e delle Province, di importo non superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

3. I funzionari del Ministero della pubblica istruzione, i quali, a norma di quanto dispongono la legge 29 novembre 1957, n. 1208, e la legge 3 febbraio 1951, n. 164 e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, sono componenti della Commissione relatrice sui progetti di edifici scolastici, secondo le rispettive competenze, presso i rispettivi organi consultivi.

Art. 11 Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sara' emanato su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il tesoro e per la sanita', il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici destinati alle scuole per il completamento dell'obbligo e alle scuole secondarie di ogni tipo.