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Revisione delle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, sara' provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche del personale dalle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto al Ministero di grazia e giustizia ed agli uffici giudiziari, in conformita' degli organici stabiliti dalle tabelle annesse alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO