Contributo straordinario a favore dell'istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 70.000.000 a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.).
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62 (legge 16 agosto 1962, n. 1292).
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO