Integrazione della Commissione di mercato istituita con l'art. 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. All'articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, 6 aggiunto il seguente numero:
"13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO