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Provvidenze a favore della Societa' Manifatture Cotoniere Meridionali (M.C.M.)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il fondo di dotazione dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e' elevato di lire 7.000.000.000, mediante conferimento dei crediti e relative garanzie e privilegi derivanti dai finanziamenti concessi dallo I.M.I., per conto del Tesoro dello Stato, alla Societa' Manifatture Cotoniere Meridionali, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1945, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, 30 luglio 1950, n. 723, e 4 novembre 1950, n. 922, per complessive lire 6.050.612.117, unitamente all'importo di lire 949.387.853 per interessi determina ti in misura forfettaria.

Art. 2

1. In corrispondenza dell'aumento del fondo di dotazione, di cui al precedente articolo 1, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e' autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione di lire 7.000.000.000 al capitale della Societa' Manifatture Cotoniere Meridionali, mediante conversione in capitale della Societa' medesima dei crediti ad esso trasferiti ai sensi dello stesso articolo.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro, in dipendenza della nuova destinazione data ai crediti di cui al precedente articolo 1, e' autorizzato a provvedere con propri decreti, al momento in cui si fara' luogo alla, chiusura dei conti, all'eventuale conguaglio in favore alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), cessionaria dei crediti stessi, della differenza in meno che dovesse determinarsi per raggiungere l'ammontare complessivo delle somme ad essa spettanti in forza delle leggi vigenti.

Art. 4

1. L'anticipazione di lire 6 miliardi di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1114, s'intende effettuata come definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi comunque spettanti alla Societa' Manifatture Cotoniere Meridionali a norma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e della legge 9 gennaio 1951, n.10, per danni e requisizioni derivanti da eventi bellici subiti in territorio nazionale o di oltremare.

2. Conseguentemente non ha piu' effetto la cessione prevista dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, numero 1114, ed e' abrogato l'articolo 2 della legge moderna.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BO TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO