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Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Ruoli organici del Corpo forestale dello Stato

1. I ruoli organici del personale del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti nelle tabelle I, II, III, IV, V e VI annesse alla presente legge.

Art. 2 Soppressione dei ruoli del personale dei servizi dell'economia montana e delle foreste

1. Il ruolo tecnico superiore, quello ad esaurimento, nonche' i ruoli della carriera di concetto ed esecutiva ed il ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte, e delle guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste di cui ai quadri 15-a, 15-b, 33, 53 e 81 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e successive modificazioni, sono soppressi.

Art. 3 Modifica delle tabelle VIII, IX e XIV allegate alla legge 15 dicembre 1961, n. 1301

1. Le tabelle VIII, IX e XIV, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sono sostituite dalle tabelle VII, VIII e IX annesse alla presente legge.

Art. 4 Istituzione di sezioni specializzate presso gli ispettori regionali e ripartimentali delle foreste

1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato ad istituire presso gli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste mediante decreto da pubblic rare nella Gazzetta Ufficiale, Sezioni specializzate per le opere pubbliche e di bonifica montana o per l'economia agro-silvo-pastorale, ed altre eventuali, in relazione alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche delle circoscrizioni territoriali.

Art. 5 Distaccamenti e stazioni forestali

1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato ad istituire distaccamenti forestali, delimitandone la circoscrizione territoriale di competenza, e le stazioni dipendenti.

2. Ai distaccamenti sono preposti, di norma, marescialli dei tre gradi; alle stazioni sono preposti, di norma brigadieri e vicebrigadieri.

Art. 6 Uso degli automezzi per missionari di servizio

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato, assegnato ai distaccamenti ed alle stazioni forestali, al quale l'Ispettorato regionale o ripartimentale forestale abbiano consentito l'uso di automezzi propri per assolvere il servizio di istituto, compete il rimborso delle relative spese.

2. Gli stessi ispettori determinano i limiti di percorrenza trimestrali entro i quali e' consentito l'uso per servizio del mezzo proprio da parte di ciascun dipendente, nonche' la misura dei rimborsi di spesa che non dovra' mai superare quella indicata dall'articolo 11, sesto comma, della, legge 15 aprile 1961, n. 291.

3. Per quanto non previsto dai due precedenti commi, si applica l'articolo 13 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Art. 7 Norme per l'avanzamento

1. L'avanzamento nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie scelte viene disposto con la osservanza, delle seguenti norme:

  1. a) al grado di guardia scelta, per anzianita', alle guardie con almeno cinque anni di permanenza nel grado, giudicati idonei;

  2. b) al grado di brigadiere, per anzianita', ai vice brigadieri con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei;

  3. c) col grado di maresciallo capo, per merito comparativo, ai marescialli ordinari con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei.

2. Nulla e' innovato per l'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario e di maresciallo maggiore.

3. Il giudizio per la idoneita' e la valutazione del merito comparativo sui promuovendi sono demandati al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato.

Art. 8 Estensione delle disposizioni degli articoli 27, 28, 31 e 48 della legge 15 dicembre 1961, n. 1301

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 31 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, si applicano anche nei confronti del personale proveniente dal soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle I, III, IV e V annesse alla presente legge.

Art. 9 Trattamento economico del personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604

1. Al personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604, che esplichi mansioni di polizia forestale, si applica, per quanto attiene al trattamento economico di attivita', l'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538.

2. A tal fine la qualifica di sorvegliante capo e' equiparata al grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato e le qualifiche di sorvegliante di la e di 2ยช classe sono equiparate al grado di guardia scelta del Corpo forestale dello Stato.

Art. 10 Riserva di posti per sottufficiali e guardie scelte nelle carriere esecutiva ed ausiliaria

1. Fatti i posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato sono riservati ai sottufficiali del Corpo stesso che ne facciano domanda, purche' abbiano compiuto quindici anni di servizio.

2. La stessa domanda possono presentare, indipendentemente dall'indicata durata del servizio, i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato i quali siano divenuti inabili al servizio attivo per ferite ed infermita' riportate nell'adempimento del servizio stesso. In tal caso la domanda puo' essere presentata fino al termine di un anno dal collocamento a riposo.

3. I predetti sottufficiali sono inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva con la qualifica di "applicato"; per la loro promozione alla qualifica di primo archivista trova applicazione l'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Un terzo dei posti disponibili nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' conferito, a domanda, alle guardie scelte, divenute inabili al servizio forestale per ferite ed infermita' riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, oppure che abbiano maturato quindici anni di anzianita' di servizio nel Corpo forestale dello Stato.

5. Le predette guardie sono inquadrate con la qualifica di usciere.

6. La domanda di cui ai precedenti commi, puo' essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data di collocamento a riposo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio per ferite ed infermita' riportate nell'adempimento del servizio stesso, i quali possono presentarla in ogni tempo.

7. Non possono presentare domande i sottufficiali cessati dal servizio per una delle cause previste dall'articolo 25, lettere e), d) ed e) della legge 3 aprile 1958, numero 460.2

Art. 11 Modalita' per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

1. Il giudizio di idoneita' per il passaggio dei sottufficiali nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato e' rimesso al Consiglio di amministrazione del Corpo; quello per il passaggio delle guardie scelte nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' espresso dal relativo Consiglio di amministrazione.

2. La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono chiamati al l'impiego di cui al precedente articolo e' determinata dalla data delle rispettive domande e, a parita' di data, dall'anzianita' di servizio.

3. Le domande presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono redatte sotto quest'ultima data.2