diritto.io

Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 gennaio 1942, n. 39 ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Testo vigente

Capo I. Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge 29 marzo 1956, n. 288; recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 235, sono apportate le mdifiche e aggiunte di cui agli articoli dal 2 al 25 della presente legge.

Art. 2

1. L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali dei Corpo della guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonche' alla gestione a amministrativa dei reparti: concorrono altresi' all'istruzione professionale del Corpo".

Art. 3

1. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziale".

Art. 4

1. Il primo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' agli uffici del grado;
d) a domanda;
e) d'autorita';
f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
g) applicazione delle norme sull'avanzamento;
h) perdita del grado".

Art. 5

1. L'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale che abbia raggiunto i seguenti limiti di eta', cessa dal servizio permanente ed e' collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita':
tenente generale ispettore.................. anni 65
maggiore generale ispettore................. " 62
colonnello.................................. " 69
tenente colonnello.......................... " 58
maggiore.................................... " 56
capitano, tenente e sottotenente............ " 54
L'ufficiale che ha venti o piu' anziche servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.
L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, come la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale che, all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, abbia meno di quindici anni di detto servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile, ma meno, di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70".

Art. 6

1. Dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti articoli 28-bis e 28-ter:
"Art. 28-bis. - All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o sia cessato da tale servizio per ferite, lesioni e infermita' riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una, delle otto categorie previsto dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di cessazione - al servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' compilato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o sia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonche' un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei anni.
Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegna o abbia, conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio
permanente; in tal caso, pero', resta escluso l'aumento di sei anni".
"Art. 28-ter. - L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto
di ferite, lesioni e infermita', riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 30 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed e' collocato, a seconda della idoneita', in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno.
L'ufficiale puo', a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente ente qualora conservi la incondizionata idoneita' al servizio, accertata dal Collegio medico logiche. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra.
L'ufficiale che sia cessato dal servizi permanente ai sensi del primo comma del precedente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sara' riammesso in servizio permanente alla data, del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio permanente, o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente e sempre che non abbia superato il limite di eta' previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sara' considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio.
All'ufficiale che, per aver superato i limiti di eta' di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'articolo 27 della presente legge a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia, o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, cime non la raggiunga neppure i limiti di servizio di cui alla predetta lettera b), sara' liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio) all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta, a tale limite, senza pero' che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle, leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626".

Art. 7

1. L'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto, i seguenti limiti di eta', ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente, per anzianita' di servizio:
tenente generale ispettore.................. anni 62
maggiore generale ispettore................. " 59
colonnello.................................. " 57
tenente colonnello.......................... " 55
maggiore.................................... " 53
capitano, tenente, e sottotenente........... " 51
L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi del comma precedente, e' collocato nell'ausiliaria nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneita'.
L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha pero' diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.
L'ufficiale, che non si trovi nelle condizioni di cui al primo comma, ha ugualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente e in tal caso non gli e' concesso alcun trattamento di quiescenza ed e' collocato nella riserva.
Il Ministro ha facolta', di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinare, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio".

Art. 8

1. Dopo l'articolo 31 e' aggiunto il seguente articolo 31- bis:
"L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto i limiti di eta' previsti dal primo comma dell'articolo 31 dell'articolo 31 puo' essere collocato, di autorita', in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza.
Il provvedimento e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per l'interno. Qualora si tratti del tenente generale ispettore deve essere sentito il Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, la Commissione competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento".

Art. 9

1. Dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente articolo 35-bis:
"L'ufficiale che abbia perduto il grado a norma del n. 2, lettere a), b) e c); del n. 3, lettera, e), e dei un 4 e 5 del precedente articolo 34 e che conservi la capacita' militare, e' soggetto agli obblighi del servizio militare in qualita' di soldato.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, il Ministro per l'interno da notizia all'autorita' militare del provvedimento di perdita del grado adottato nei confronti dell'ufficiale".

Art. 10

1. All'articolo 37 e' aggiunto il seguente comma:
"Per l'attribuzione della qualifica di 1° capitano l'ufficiale deve aver compiuto 12 anni di servizio nel grado di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza".

Art. 11

1. Dopo l'articolo 49 e' aggiunto il seguente articolo 49-bis:
"E' istituito il ruolo d'onore per gli ufficiali del Corpo delle guardie, di pubblica sicurezza.
In detto ruolo e' iscritto d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, l'ufficiale del Corpo che sia riconosciuto permanente inabile al servizio per:
a) mutilazione o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia, o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una, delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 645;
b) mutilazione o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata, ordinaria delle prime otto categorie.
L'ufficiale del ruolo d'onore puo' essere richiamato in servizio, col suo consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegato in incarichi o servizi compatibili con le sue condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di reparti".