Facolta' degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contrarre prestiti da estinguersi mediante la cessione del trattamento di pensione loro spettante, escluso ogni assegno o indennita' di carattere accessorio, fino al quinto del relativo ammontare ed entro il limite delle quote mensili corrispondenti al numero dei mesi che mancano alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.
2. A tal fine il trattamento suindicato spettante agli ufficiali in ausiliaria e' assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.
3. Detto contributo e' rimborsabile d'ufficio, all'atto della cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le norme del menzionato articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
Art. 2
1. La facolta' prevista dal precedente articolo e' subordinata al preventivo nulla osta del comandante militare territoriale o del comandante del dipartimento marittimo o del comandante di regione aerea, dal quale l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego o di residenza.
2. Se trattasi di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra forza armata, il nulla-osta e' rilasciato dal Ministero.
Art. 3
1. Per gli ufficiali in servizio permanente il periodo di dieci anni previsto dall'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' riferito alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.
2. L'ammontare del prestito non puo' essere superiore all'importo delle quote cedibili determinato in relazione allo stipendio e al trattamento di pensione spettanti all'atto della presentazione della domanda.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI - TRABUCCHI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO