Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.
2. In ogni caso e' dovuto al personale statale un aumento minimo netto degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi di almeno lire duemila mensili.2
3. La relativa differenza tra il predetto minimo e gli aumenti derivanti dal presente articolo dovra' essere corrisposta a titolo di assegno personale pensionabile.2
Art. 2
1. Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.10111215
2. Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.
3. Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico.
4. Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1° dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3° dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.
5. Sono soppresse l'indennita' di carica di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, e l'indennita' mensile di alloggio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.
6. E' abrogato l'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.
Art. 3
1. Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive estensioni, sui compensi del cottimo, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilita'; non hanno invece effetto sulle indennita' ed assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati ed ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente art. 1, ne' si considerano per le ripartizioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, e dall'art. 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati con la legge 17 luglio 1951, n. 575, le quali ripartizioni continuano a basarsi sugli stipendi, retribuzioni o paglie in vigore anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge.
2. Il premio di interessamento di cui fruiscono i personali dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie del lo Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' aumentato, per i singoli gradi, di uni importo pari all'aumento risultante dal precedente comma sul premio giornaliero di presenza previsto per il personale dei gradi corrispondenti delle altre Amministrazioni dello Stato. Detto aumento si applica anche sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
3. Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e' abrogato, fatta eccezione per i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.
Art. 4
1. L'importo dell'assegno personale, previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, e nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1.
2. Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione o con gli aumenti dell'indennita' di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione della presente legge.
Art. 5
1. L'importo dell'indennita' di carovita di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e' fissato nelle seguenti misure mensili lorde:
1) lire 12.435 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti;
2) lire 13.130 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999;
3) lire 13.820 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999;
4) lire 15.210 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.1
Art. 6
1. L'importo delle quote complementari della indennita' di carovita spettanti al personale avente diritto allo aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
1) lire 3620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
2) lire 3770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999;
3) lire 3930 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999;
4) lire 4240 per la prima persona di famiglia, acquisita e lire 2370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
2. Le quote complementari dell'indennita' di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1000 mensili per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
Gli importi di lire 7000 e lire 6000 stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, sono elevati, rispettivamente, a lire 9000 e a lire 8000.6
Art. 7
1. L'importo delle quote complementari della indennita' di carovita spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
1) lire 2860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
2) lire 2970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999;
3) lire 3090 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999;
4) lire 3320 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.7
Art. 8
1. L'art. 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno eguale alla quota complementare predetta.
"Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, sempreche' convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuta a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito.
"Se l'importo dell'assegno alimentare e' inferiore alla quota complementare predetta, questa sara' corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
"Il regolamento stesso stabilira' il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime".8
Art. 9
1. Nell'indennita' di carovita e relative quote complementari di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 rimane assorbita e consolidata l'indennita' di caropane istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennita' soppressa come emolumento a se' stante per i dipendenti statali.
2. Sono soppressi:
a) l'articolo 1, comma primo, secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 484;
b) gli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.
3. Alle categorie che attualmente finiscono dell'indennita' di caropane nella misura maggiorata ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, perche' addette ai lavori pesanti e pesantissimi, e' attribuito un assegno integrativo pari alla eccedenza dell'importo di detta indennita' rispetto a quello base di lire 520 consolidato nell'indennita' di carovita ai sensi del primo comma del presente articolo.9
Art. 10
1. Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, e' fissato nella misura del 3,50 per cento, di cui il 2 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente.
2. Per i dipendenti statali, ai quali si applica la presente legge, la ritenuta relativa al contributo menzionato nel precedente comma va calcolata esclusivamente sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sull'indennita' di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Art. 11
1. Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato", e' elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile.
2. Detto contributo e' rimborsabile d'ufficio dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, al titolare o ai suoi aventi causa.
3. La restituzione avviene senza interessi se effettuata entro un anno dalla data di cessazione dal servizio.
4. Ove sussista un debito per cessione, la somma da rimborsare e' trattenuta fino alla concorrenza del residuo debito, fermo restando il disposto dell'articolo 46 del sopra citato testo unico, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.