Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Universita' degli studi di Pisa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione delle finanze e' autorizzata:
a) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, gia' in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed aventi complessivamente l'estensione di 1.653 ettari circa.
Nell'assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui terreni medesimi;b) a vendere, al prezzo di mercato, alla stessa Universita' degli studi di Pisa, le scorte vive e morte dei terreni e dei fabbricati di cui alla precedente lettera a).
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 MAGGIO 1977, N. 230
Art. 2
1. L'Amministrazione delle finanze e' autorizzata a vendere in favore degli Enti locali territoriali parte dei terreni, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, il cui uso non sia ritenuto necessario per le attivita' istituzionali dell'Universita' degli studi di Pisa.
2. Detti terreni potranno essere adibiti per l'insediamento di attivita' economiche e sociali e per lo sviluppo urbanistico sulla base di un piano di utilizzazione interessante il comprensorio, predisposto dal comune di Pisa, nonche' dal comune di Collesalvetti per l'area che ricade nella sua giurisdizione.
Art. 3
1. I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dalla Universita' degli studi di Pisa nel campo delle attivita' agrarie con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attivita' didattiche, scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze fisiche e naturali.
2. I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attivita' scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca per attivita' di interesse generale conformi ai programmi di didattica e di ricerca dell'Universita' di Pisa.
3. L'Universita' ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato.
Art. 4
1. L'Universita' di Pisa, nello svolgimento delle attivita' di cui al precedente articolo, deve uniformarsi alle norme vigenti per la tutela delle zone boschive e delle bellezze naturali.
Art. 5
1. Le concessioni in atto alla data di assegnazione degli immobili rimangono in vigore fino alla loro scadenza ed i relativi canoni annuali sono di pertinenza della Amministrazione dei beni demaniali gia' di dotazione della Corona ad essa spettano anche, limitatamente all'annata agraria in corso alla data di assegnazione i frutti dei terreni condotti direttamente dall'Amministrazione od a mezzadria.
Art. 6
1. Il personale in attivita' di servizio presso la tenuta di Tombolo, appartenente ai ruoli ad esaurimento per il servizio tecnico agrario ed al ruolo dei salariati, e' trasferito alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed e' inquadrato, con carriera e qualifica pari a quelle da esso rivestite e con l'anzianita' di ruolo e di qualifica gia' maturata, nei ruoli corrispondenti del personale gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per la amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona o nei ruoli degli operai dello Stato.
Art. 7
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, in relazione all'articolo 6 della presente legge, al trasferimento dei fondi dalle stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a quello del Ministero della pubblica istruzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO