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Modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491: "Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Universita' degli studi di Pisa"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il punto a), del primo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, e' sostituito con il seguente:
"a) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, gia' in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed aventi complessivamente l'estensione di 1.653 ettari circa.
Nell'assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui terreni medesimi;".
E' soppresso il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 491.
La planimetria allegata alla legge 21 febbraio 1963, n. 491, gia' rettificata nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1963, n. 166, e' sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 2

1. Il comma primo dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, e' sostituito con i seguenti:
"I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dalla Universita' degli studi di Pisa nel campo delle attivita' agrarie con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attivita' didattiche, scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze fisiche e naturali.
I beni predetti non possono essere in nessun caso sub-concessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attivita' scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO