Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA.
la seguente legge:
Art. 1
1. I rapporti a miglioria in uso nelle Province del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo migliorie in conformita' dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del Codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia, apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo.2
Art. 2
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 la durata del rapporto dell'attuale miglioratario si cumula con quella dei rapporti dei miglioratari precedenti quando vi sia stata cessione del contratto a qualsiasi titolo o quando il miglioratario subentrato abbia pagato all'atto dell'ingresso nel fondo il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale.
Art. 3
1. In deroga all'articolo 971 del Codice civile, l'affrancazione puo' esercitarsi subito dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e all'articolo 5 della presente legge, determineranno, nella misura minima e massima, le quote di ripartizione dei prodotti o i canoni da considerarsi equi relativamente ai rapporti regolati dalla presente legge, tenendo conto, oltre che dei criteri fissati dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, del trasferimento degli oneri fondiari a carico del miglioratario, nonche' della parte di reddito relativa alla quota dei miglioramenti gia' spettante al miglioratario per convenzione o per uso locale.
2. La quota di prodotti attribuita al concedente o il canone a lui spettante saranno presi a base della determinazione del capitale di affrancazione ai sensi dell'articolo 971 del Codice civile.1
Art. 5
1. Agli adempimenti del precedente articolo 4 provvede la Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, integrata da due rappresentanti dei concedenti a miglioria e da due rappresentanti dei miglioratari.1
Art. 6
1. Nei rapporti a miglioria previsti dalla presente legge, il concedente che sia proprietario coltivatore diretto puo' chiedere la restituzione del fondo al fine di costituire una unita' aziendale idonea ad una piu' razionale utilizzazione agraria, adeguata, alla capacita' lavorativa della sua famiglia, secondo le disposizioni vigenti, ed a condizione che esso provveda alla coltivazione diretta di questa.
2. In tal caso il concedente e' tenuto a corrispondere al miglioratario, oltre al valore dei miglioramenti a lui spettanti per convenzione o per uso locale, una indennita' pari all'ammontare del valore della, produzione lorda vendibile dell'ultimo anno di permanenza del miglioratario sul fondo.
3. Il pagamento di tale indennita' puo' essere effettuato in due rate annuali.
4. La disdetta deve essere comunicata al miglioratario almeno un anno prima della fine dell'annata agraria, ed in ogni caso non avra' esecuzione prima della fine della seconda annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.
5. Nel caso regolato dal presente articolo la domanda di devoluzione prevale su quella di affrancazione a termini dell'articolo 972, comma ultimo, del Codice civile.2
Art. 7
1. Ai rapporti disciplinati dalla presente legge si estendono, in quanto applicabili, le norme Contenute nella legge 12 giugno 1962, n. 567.1
Art. 8
1. Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti aventi ad oggetto rapporti a miglioria di contenuto e caratteristiche identici a quelli di cui all'articolo 1, relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale.1
Art. 9
1. Ai casi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, qualunque sia l'estensione del fondo, nonche' quelle contenute nell'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO