Miglioramenti economici al clero congruato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 gennaio 1963 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economici spirituali stabiliti dalla legge 5 dicembre 1959, n. 1078, sono elevati del 30 per cento.
2. Su tali nuovi limiti e' calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui gli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 277.
Art. 2
1. I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplato nell'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli previsti negli articoli 56 e 57 del citato regio decreto 29 gennaio 1931, nonche' gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, sono aumentati di eguale misura e con pari decorrenza.
Art. 3
1. All'onere di lire 1.590 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963, si provvede con corrispondere riduzione del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni del bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TAVIANI TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO