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Norme sulla tredicesima mensilita' agli operai dello Stato e sulla disciplina di talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo ed il terzo comma, dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sono sostituiti dai seguenti:
"Detta gratificazione e' commisurata a un dodicesimo della paga annua tabellare incrementata degli aumenti biennali maturati alla data, del 16 dicembre di ogni anno; essa e' corrisposta per intero ai salariati in servizio continuativo dal 1 gennaio dello stesso anno.
In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante".

2. La locuzione: "o per loro volonta' a contenuta alla fine del penultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, e' soppressa.

3. Le norme contenute nel presente articolo sono estese alla tredicesima mensilita' relativa agli anni 1961 e 1962.

Art. 2

1. Agli operai permanenti, provenienti da una categoria, di temporanei, nominati in ruolo nel periodo dal 2 luglio 1959 al 28 marzo 1961, ed agli operai permanenti passati ad una categoria, superiore od al gruppo dei capi operai durante il medesimo periodo di tempo, ai quali sia stata attribuita nella nuova posizione, una paga, inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo o nella categoria inferiore, e' assegnata, a decorrere dalla data del nuovo inquadramento, la paga di importo uguale od immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, a tale data, se non fossero stati nominati in ruolo ovvero non fossero passati alla categoria, superiore od al gruppo dei capi operai.

Art. 3

1. L'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, va considerata ai fini del computo del contributo stabilito dal quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonche' dell'indennita', giornaliera di cui al successivo quinto comma, nelle stesse aliquote previste dai predetti commi per la paga o retribuzione. Essa, va considera altresi', ai fini del computo dell'indennita', giornaliera di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, riguardante il trattamento economico, durante il periodo di assenza per infermita' dovuta, a causa di servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO