Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La laguna di Venezia e' costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed e' compreso fra il mare e la terraferma.
2. Essa e' separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed e' limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.
3. Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna.
Art. 2
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procedera' alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio Comitato tecnico amministrativo nonche' la Direzione marittima e l'Intendenza di finanza territorialmente competenti, ne proporra' al Ministero dei lavori pubblici le modifiche ritenute necessarie.
2. Il nuovo tracciato della conterminazione lagunare sara' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
3. Le successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalita' previste dai commi precedenti.
4. La determinazione e l'aggiornamento della conterminazione lagunare dovranno salvaguardare, non solo la laguna, ma anche la officiosita' delle bocche portuali, cioe' il porto lagunare di Venezia, classificato nella 1ยช categoria dei porti nazionali con regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629. In sede di detta determinazione si provvedera' alla distinzione dei canali marittimi.
5. Il Magistrato alle acque rilevera' il perimetro di tutte le isole e delle zone recinte comprese nell'ambito della laguna, come sopra determinato.
Art. 3
1. Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare.
2. Tutti gli Enti pubblici e privati, ivi compreso l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, dovranno ottenere, prima di eseguire escavi od opere di qualsiasi natura entro il perimetro lagunare, il nulla-osta del Magistrato alle acque.
3. Per i lavori di manutenzione da parte dell'Ufficio del genio civile per le opere pubbliche e' sufficiente il preventivo avviso al Magistrato alle acque.
Art. 4
1. La navigazione nella laguna di Venezia e' sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima.
2. In detti canali e zone la navigazione e' regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna.
3. Il Magistrato alle acque provvedera' all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonche' agli ambiti portuali, provvedera' l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia.
Art. 5
1. Per l'adempimento delle funzioni demandategli dalla presente legge il Magistrato alle acque si varra' anche dell'opera del Genio civile di Venezia il quale, agli effetti delle presenti norme, estende la sua giurisdizione su tutta la laguna, anche sulla parte compresa nelle circoscrizioni provinciali limitrofe.
2. Per la parte marittima il Magistrato alle acque si varra' anche dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia e potra', pertanto, ai sensi dello articolo 4, ultimo comma, della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico amministrativo, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.
Art. 6
1. Nei canali, siano essi navigabili o no, e' proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia, senza preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque o dell'autorita' marittima secondo le rispettive competenze.
Art. 7
1. Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere mai state divertite da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, e' vietato introdurne altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque il quale sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulle derivazioni delle acque pubbliche, prescrivera' gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici, per rendere la concessione il piu' possibile innocua alla laguna.
2. Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovra' essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.
Art. 8
1. Le opere di ogni genere e natura che vengano a modificare il perimetro di conterminazione lagunare, non potranno essere eseguite, se non sia preventivamente intervenuto il decreto ministeriale con il quale viene approvato il nuovo perimetro lagunare ai sensi dello articolo 2 della presente legge.
2. All'interno della conterminazione lagunare il Magistrato alle acque e' autorizzato a rilasciare nulla-osta nel caso di richiesta di modifiche riconosciute dallo stesso non sostanziali; per le modifiche riconosciute di carattere sostanziale, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 9
1. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilita', oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.
2. Nulla e' dovuto se la modifica al perimetro lagunare e' avvenuta per causi naturali.
Art. 10
1. E' vietato di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna.
2. Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscano in laguna rifiuti atti ad inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda esercitare tali industrie e' tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita la autorita' sanitaria.
3. Per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'autorita' sanitaria, deve essere sentito il parere della autorita' marittima.
Art. 11
1. Qualora, per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canale fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido:
a) a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) a provvedere in ogni caso almeno una volta l'anno, salvo termini piu' brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche.
2. Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque fara' depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione di ufficio nel caso di inadempienza.
3. Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive o agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo salva, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio da parte del Magistrato alle acque.