Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964
Testo vigente
Art. 23
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, l'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi di guerra, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine, la somma di lire 80.000.000 iscritta al capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 per le spese da sostenersi dai predetti Enti, in dipendenza della legge 25 aprile 1961, n. 355, per la corrispondenza ufficiale.
Art. 24
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 414, 415, 416, 571, 572 e 573 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.
2. Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Art. 25
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con l'eventuale comando, presso il Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, di unita' di personale statale compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.
Art. 26
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione.
Art. 27
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 3 della, legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
Art. 28
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, e' stabilito, per l'esercizio 1963-64, in lire 249.735.950 in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.
Art. 29
1. Ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa e' fissato, per l'esercizio 1963-64 in lire 300 miliardi.
Art. 30
1. Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione, del fondo di lire 21.730.000.000 iscritto, al capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 3 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamenti stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.
2. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Art. 31
1. I residui risultanti al 1 luglio 1963 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per lo esercizio 1963-64, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi, sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Art. 32
1. E' prorogata per l'esercizio finanziario 1963-64 l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514, recante attribuzioni al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del territorio medesimo.
Art. 33
1. E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, e cioe':
2. RIEPILOGO
3. Entrata e spesa effettive
Entrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.265.275.901.000 Spesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.654.339.967.886 Disavanzo effettivo. . . . . . . . . . . . . . . . L. 389.064.066.886 Movimento di capitali
Entrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 53.296.669.440 Spesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 469.828.018.805 Disavanzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 416.531.349.365 Riassunto generale
Entrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.318.572.570.440 Spesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.124.167.986.691 Disavanzo finanziario. . . . . . . . . . . . . . . L. 805.595.416.251
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 agosto 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO