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Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).

2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).

Art. 6

1. Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1963-64 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'imposta degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 7

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello stato a favore dei Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado, di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 8

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 40 miliardi.

Art. 11

1. Per l'esercizio finanziario 1963-64 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e' autorizzata in lire 4.100.000.000.

2. Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000 prevista dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.