Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.
Art. 2
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).
Art. 3
1. Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e di ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.
Art. 4
1. Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello stato.
Art. 5
1. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 - primo e secondo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.
Art. 6
1. Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1963-64 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'imposta degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Art. 7
1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello stato a favore dei Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado, di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Art. 8
1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 40 miliardi.
Art. 9
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, e' stabilita in lire 700 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte Costituzionale per l'esercizio 1963-64.
Art. 10
1. Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'art. 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificato dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e' fissato, per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 88.759.188.000.
Art. 11
1. Per l'esercizio finanziario 1963-64 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e' autorizzata in lire 4.100.000.000.
2. Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000 prevista dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.