Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. I capitoli a favore dei quali posso effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 41 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932 n. 1958 sono, per l'esercizio 1963-64 quelli descritti negli annessi elenchi numeri 1 e 2.
Art. 3
1. Per l'esercizio finanziario 1963-64 sono autorizzate le seguenti spese:
1) lire 154.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
2) lire 75.000.000 per la gestione, del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;
3) lire 706.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra:
4) lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;
5) lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi diritto ai termini dell'articolo 20 della legge 17 luglio 1934, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio 1936, n. 859, delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificata dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689;
6) lire 86.054.000.000 per oneri relativi ai servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione: basi navali depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; per il potenziamento della D.A.T. e per le nuove armi e relative spese per infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per spese inerenti a studi ed esperienze, comprese quelle relative agli impianti tecnici e logistici, nonche' all'acquisto od esproprio di terreni; per spese per il Centro di energia nucleare;
7) lire 8.395.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici; sanitario ed ippico-veterinario dell'Esercito e dei servizi logistici dell'Aeronautica;
8) lire 3.030.000.000 per la costruzione, sistemazione, trasformazione ed ampliamento di impianti degli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di di attrezzature mobili.
Art. 4
1. Per l'esercizio finanziario 1963-64 il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissata come appresso:
a) Militari specializzati:
Esercito......................................... N. 21.000 Marina........................................... " 15.750 Aeronautica...................................... " 28.930b) Militari aiuto-specialisti:
Esercito......................................... N. 36.000 Marina........................................... " 9.000 Aeronautica...................................... " 4.100
Art. 5
1. Per l'esercizio finanziario 1963-64 il numero massimo di sottoufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.900 per l'Amministrazione della Aeronautica militare.
Art. 6
1. Per l'esercizio finanziario 1963-64, il numero globale dei capi di 1°, 2° e 3° classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516, in 7.136 unita'.
Art. 7
1. Per l'esercizio finanziario 1963-64 a norma dello art. 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1957, n. 1 - la forza organica dei sergenti graduati e militari di truppa di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica vincolati a ferme o rafferme e' fissata come appresso:
1) sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 11.500 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . N. 5.100
Art. 8
1. Per l'esercizio finanziario 1963-64, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo navigante - da mantenere in servizio a norma dell'art. 1, comma secondo, della legge 21 maggio 1960 n. 556, e' stabilito in 300 unita'.
Art. 9
1. Per l'esercizio finanziario 1963-64, la forza organica dei sergenti dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma e' fissata, a norma dell'art. 1 - ultimo comma - della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, in 7.000 unita'.
Art. 10
1. Per l'esercizio finanziario 1963-64 il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e' stabilito come appresso:
1) sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . N. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 80
Art. 11
1. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1930, n. 807, sono stabilite in conformita' delle annesse tabelle. (Elenco n. 3).